Istruzione «Ecclesiae Sponsae Imago»: l’Ordo virginum e il suo radicamento diocesano

Screen-Shot-2018-07-04-at-13.42.41di Francesco Romano • Il Santo Padre l’8 giugno 2018 ha approvato l’Istruzione “Ecclesiae sponsae imago” sull’Ordine delle vergini, ovvero la verginità consacrata di donne che corrispondono a questo carisma suscitato dallo Spirito Santo ricevendo la grazia di essere attratte da Dio Padre al cuore dell’Alleanza nuziale che si compie nell’Incarnazione e nella Pasqua del suo Figlio, anticipando la realtà della comunione definitiva cui tutta l’umanità è chiamata.

Fin dai tempi apostolici nelle diverse comunità ecclesiali andò affermandosi la verginità consacrata quale prima espressione della vita consacrata femminile che progressivamente assunse le caratteristiche di uno stato di vita riconosciuto pubblicamente accanto ad altre forme di vita ascetica e in particolare alla vedovanza di donne che sceglievano la continenza in onore della carne del Signore. Le vergini consacrate con amore sponsale si dedicavano al Signore per offrire i frutti della fecondità spirituale alla Chiesa e al mondo. Ricordiamo nei primi tre secoli numerose vergini martiri tra cui Agata di Catania, Lucia di Siracusa, Agnese e Cecilia di Roma, Tecla di Iconio, Apollonia di Alessandria, Restituta di Cartagine, Justa e Rufina di Siviglia. I Padri della Chiesa vedevano nelle donne che si consacravano nella verginità l’immagine della Chiesa Sposa totalmente dedita al suo Sposo: sponsae Christi, Christo dicatae, Christo maritatae, Deo nuptae. Esse costituivano un coetus istituzionalizzato che veniva indicato con il nome di Ordo virginum.

A partire dal IV secolo l’istituzionalizzazione dell’Ordo virginum si formalizzò attraverso un solenne rito liturgico presieduto dal Vescovo diocesano in cui la candidata manifestava il sanctum propositum mentre il Vescovo pronunciava la preghiera consacratoria.

Nei primi secoli le vergini consacrate vivevano con le proprie famiglie. Nel corso dei secoli andò scomparendo la forma di vita originaria dell’Ordo virginum caratterizzata dal radicamento nella comunità ecclesiale locale sotto la guida del Vescovo diocesano. Infatti, la Chiesa, con lo sviluppo del monachesimo cenobita, associò la consacrazione verginale alla vita comunitaria, e quindi all’osservanza di una regola comune e all’obbedienza a una superiora. La celebrazione della consecratio virginum fu sostituita dal rito d’ingresso nella vita monastica dove si emettevano i voti solenni. Il modo di vivere la verginità si trasformerà da virgines a sanctimoniales, cioè le vergini consacrate passeranno dalla casa paterna e sotto l’autorità del Vescovo al monastero sotto l’autorità della superiora.

Il rinnovato interesse per questa antica e originaria forma di consacrazione si inserisce tra i motivi ispiratori del Concilio Vaticano II che recepisce il profondo cambiamento della condizione femminile nella Chiesa e nella società e si rende interprete del desiderio di molte donne di dedicarsi totalmente al Signore e ai fratelli. Seguendo le indicazioni della Costituzione Sacrosantum concilium al n. 80, il rito della consecratio virginum presente nel Pontificale Romano fu sottoposta a revisione e il 31 maggio 1971 la Sacra Congregazione per il Culto Divino su mandato di Papa Paolo VI promulgò il nuovo Ordo consecrationis virginum che entrò in vigore il 6 gennaio 1971. Esso prevedeva una distinta consacrazione per le donne che rimanevano nel secolo, per mezzo del Vescovo diocesano, da quella delle monache.

La consacrazione verginale porta al riconoscimento ecclesiale di donne radicate nella comunità diocesana radunata attorno al Vescovo, nelle modalità dell’antico Ordo virginum, senza essere ascritte ad un Istituto di vita consacrata. Il Codice di Diritto Canonico al can. 604 definisce il carattere istituzionale della consacrazione verginale distinto da quello degli istituti di vita consacrata. La collocazione ecclesiale dell’Ordo virginum è specificata anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nell’esortazione apostolica postsinodale Vita consecrata e in altri documenti come l’Istruzione Ripartire da Cristo: un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio, nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores, in continuità con l’antica tradizione.

L’esigenza di offrire oggi una Istruzione risponde alle richieste giunte alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica di poter avere, di fronte alla rinnovata presenza di questa forma di vita consacrata legata all’evento del Concilio Vaticano II, le indicazioni applicative delle norme dell’Ordo virginum contenute nel Pontificale Romano richiamate dal can. 604 del Codice di Diritto Canonico.

Dopo aver delineato il fondamento biblico e gli elementi tipici della vocazione e della testimonianza delle vergini consacrate (Prima Parte), l’Istruzione tratta della specifica configurazione dell’Ordo virginum nell’ambito della Chiesa particolare e della Chiesa universale (Seconda Parte), per poi soffermarsi sul discernimento vocazionale e sugli itinerari per la formazione previa alla consacrazione e la formazione permanente (Terza Parte).

Il punto centrale che l’Istruzione intende chiarire è ciò che caratterizza questa forma di vita collocandola nel radicamento delle consacrate nella Chiesa particolare affidata al Vescovo diocesano con un determinato contesto culturale e sociale, con uno stile di vita di prossimità alla gente contribuendo al cammino di santità del popolo di Dio e alla sua missione. Si legge nell’Istruzione che il radicamento diocesano si armonizza con il senso di appartenenza a un ordo fidelium che ha le medesime caratteristiche costitutive in tutta la Chiesa e nel mondo.

La sollecitudine pastorale del Vescovo fa parte del suo ministero ordinario di santificare, insegnare e governare e lo impegna nei confronti dell’Ordo virginum come coetus di persone. La consacrata viene presentata dal Vescovo alla comunità ecclesiale come segno della Chiesa Sposa di Cristo.

Il munus pastorale del Vescovo diocesano non si esaurisce nella funzione di ministro ordinario della celebrazione, ma lo coinvolge in tutti gli aspetti che attengono alla consacrazione come il discernimento, l’ammissione, l’attenzione alle esigenze del cammino di ciascuna anche in relazione agli strumenti per curare la formazione permanente, l’attenzione dovuta all’età, alla salute, l’ascrizione all’Ordo virginum diocesano, il passaggio in un Istituto di vita consacrata, la dispensa dagli obblighi della consacrazione, la dimissione, il trasferimento in altre diocesi, l’istituzione di fondazioni canoniche per il sostegno economico e molte altre facoltà.

Le consacrate possono riunirsi in associazione. La loro costituzione come pure la loro adesione resta una libera scelta delle consacrate. Anche la possibilità di vivere in una stessa casa per l’aiuto reciproco, per una condivisione di vita a livello spirituale, pastorale ed economico, si attua con una libera scelta delle singole vergini consacrate.

L’Istruzione non sviluppa gli argomenti giuridici di approfondimento e chiarimento del can. 604 del Codice di Diritto Canonico in relazione all’Ordine delle vergini

Circa l’attribuzione dello stato canonico alla verginità consacrata gli autori sono divisi, alcuni – Gutierrez, Castaño, Andrés, Gambari – ritengono che non sia possibile perché con la consecratio virginum, che non include anche la professione dei consigli evangelici di povertà e obbedienza, la donna non entra in un nuovo stato giuridico, ma viene introdotta semplicemente in un nuovo modo di vivere. Per questo secondo questi autori viene detto, riprendendo l’espressione del can. 604 §1, che l’Ordo virginum “accedit”, cioè è “assimilato” allo stato di vita consacrata dove si assumono i tre consigli evangelici. L’impegno assunto dalle vergini ha un riconoscimento pubblico perché assunto alla presenza del Vescovo con rito approvato dalla Chiesa, ma si tratta di consacrazione privata per incompletezza della materia che non comporta la contemporanea assunzione dei tre consigli evangelici.

Inoltre, altri autori ritengono che sia verosimile che le vergini consacrate, pur non rappresentando uno stato di vita canonico, rientrino in una forma di vita consacrata per la collocazione del can. 604 che le aggiunge alla forma di vita consacrata degli Istituti religiosi e degli Istituti secolari. Inoltre, autori come Beyer, Ghirlanda, Recchi e Henseler, ritengono che anche i consigli evangelici della povertà e obbedienza ricevano una assunzione implicita e imprescindibile a motivo della sequela di Cristo espressa nel propositum manifestato davanti a Dio e alla Chiesa, sebbene l’impegno formale sia solo quello della carità perfetta.

Riguardo ai requisiti per essere ammesse alla consacrazione il Codice di Diritto Canonico tace, ma l’Istruzione riprendendo l’Ordo consecrationis virginum afferma che “la persona non abbia mai celebrato le nozze e non abbia mai vissuto pubblicamente, cioè in modo manifesto, in uno stato contrario alla castità”. Questo punto deve essere chiarito per fugare l’interpretazione erronea di chi ritiene che un matrimonio nullo, oppure lo scioglimento del vincolo a seguito di dispensa concessa per inconsumazione, riabilitino giuridicamente una donna alla consacrazione verginale. L’interpretazione della norma è stretta – vedi la Regula iuris “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus” – nel senso che si riferisce alla celebrazione del rito matrimoniale come tale, senza eccezioni, indipendentemente dalla sua eventuale nullità accertata, includendo anche il matrimonio canonico non sacramento per disparità di culto e il matrimonio celebrato soltanto con rito civile che comporta il vizio di forma per il fedele cattolico. Il dispositivo dell’Ordo consecrationis virginum e dell’Istruzione Ecclesiae sponsae imago non presenta soltanto l’incompatibilità del vincolo coniugale in atto e la consacrazione verginale, ma sottolinea anche che nella vita di una donna non debba esserci “mai” stata la celebrazione del rito del matrimonio in qualunque modo. Si noti che l’interpretazione stretta relativa alla celebrazione del matrimonio viene a essere rafforzata dall’avverbio “mai”, fino a includere anche il vincolo naturale contratto da nubendi non cristiani di cui la donna, in seguito battezzata, viene accolta nella Chiesa cattolica.

Per l’ammissione di donne all’Ordo virginum che continuano a vivere nel mondo i requisiti in sintesi sono di non essere mai state sposate né aver vissuto pubblicamente in una condizione contraria alla castità; aver compiuto venticinque anni di età, ed essersi contraddistinte per prudenza, di essere in grado di dare fiducia di perseveranza nella vita casta e dedita al servizio della Chiesa e del prossimo; di essere ammesse alla consacrazione dal vescovo diocesano.

Come si nota, i requisiti non sono posti ad validitatem sotto forma di norma e inabilitante e per questo, essendo ad liceitatem, non è stato neppure necessario che venissero esplicitate le conseguenze nel caso in cui dopo la consacrazione fossero emerse circostanze antecedenti non compatibili con essa. Ben altra cosa, che può comportare la dimissione dall’Ordo virginum, è quanto possa accadere dopo la consacrazione come l’attentato al matrimonio contratto anche solo civilmente oppure le mancanze esterne, gravissime e imputabili contro gli obblighi derivanti dalla consacrazione tali da suscitare scandalo e da non esserci altro modo per provvedere alla correzione, alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

Tra i requisiti per la consacrazione vi è anche di non aver mai vissuto “pubblicamente” in uno “stato” contrario alla “castità”, cioè in una situazione stabile come il matrimonio civile, la libera convivenza, o una vita licenziosa. Usando il termine “castità” e non “verginità”, volutamente non è stato posto l’accento sull’integrità fisica e morale, per cui è possibile che una donna continui a conservare i requisiti richiesti per la verginità consacrata anche se accidentalmente non ha più l’integrità fisica, per esempio a seguito di una violenza subita o per un intervento chirurgico. Il termine “castità” include con una interpretazione estensiva la concezione giuridica della verginità della donna che non si è mai trovata in una situazione giuridica o sociale contraria alla castità, per offrirle la possibilità di iniziare uno specifico percorso di santità di vita ed escludere che la comunità cristiana possa restare disorientata dalla tolleranza di situazioni scandalose pubblicamente vissute.

Con la consacrazione verginale la donna viene costituita nella comunità ecclesiale segno della Chiesa vergine per questo le contraddizioni con lo stato di vita non conforme finirebbero per togliere al segno la sua efficacia di rappresentazione.