Il «Vademecum» della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare i Vescovi e gli Ordinari sulle procedure da seguire nei casi di abuso sessuale di minore commesso da un chierico

755 491 Francesco Romano
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Congregazione-per-la-Dottrina-della-fede-755x491di Francesco Romano • La Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) ha pubblicato il 16 luglio 2020 un nuovo documento molto significativo già a partire dalla scelta del titolo “Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede”.

Non si tratta di un testo normativo perché non viene promulgata alcuna nuova legge, né emanata una nuova norma. Le fonti del Vademecum (Vad) restano il Codice di Diritto Canonico (CIC) e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO); le norme sostanziali e processuali sui delitti riservati alla CDF promulgate da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001 con il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), aggiornate da Benedetto XVI con il motu proprio De Gravioribus Delictis il 21 maggio 2010; dai due Rescriptum ex audientia del 3 e 6 dicembre 2019; dal motu proprio di Papa Francesco del 7 maggio 2019 Vos Estis Lux Mundi (VELM); dalla prassi della CDF.

Lo scopo di questo Vademecum è di offrire uno strumento che possa aiutare coloro che non possiedono una sufficiente conoscenza o competenza giuridica per questo specifico ambito di lavoro oppure ne ignorano la prassi seguita dalla CDF. Da qui le richieste giunte alla CDF da parte di Vescovi, Ordinari, Superiori di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica di avere a disposizione indicazioni pratiche per istruire i processi, dalla notitia criminis fino alla irrogazione della pena, a carico del clero accusato di aver commesso abusi sessuali su minori.

La CDF è competente su tutti i delitti riservati a essa contro la fede e su quelli più gravi contro la morale e l’amministrazione dei sacramenti, detti appunto “delicta graviora”. Il Vademecum prende in considerazione solo il delitto previsto da SST, art. 6, cioè l’abuso contro il sesto precetto del Decalogo commesso da un chierico su un minore. Il Vademecum però avverte che questo documento con i necessari adattamenti dovrà essere osservato per tutti delitti riservati alla CDF (Vad, sub “Nota bene”) e sarà soggetto a periodici aggiornamenti con i cambiamenti introdotti nella normativa e nella prassi.

Il Vademecum cerca di rendere comprensibili in modo sintetico ed elementare alcune nozioni basilari di delitto e di tipologia di delitti che possono essere oggetto di denuncia e di giudizio, in modo particolare il significato di abuso sessuale, di minorenne, di uso imperfetto di ragione, di persona vulnerabile e di capacità di resistere all’offesa. Nella nozione di abuso sessuale viene introdotta anche la fattispecie di delitto commesso nelle tre tipologie di “acquisire”, “detenere” e “divulgare” immagini pornografiche di minori di 18 anni. L’età è stata innalzata a 18 anni da VELM rispetto ai 14 anni previsti da SST. Vengono date anche sintetiche spiegazioni sul significato di misure disciplinari non penali, di precetto penale, di rimedi penali e penitenze, di processo penale giudiziale ed extragiudiziale, di accusa, di prove ecc.

Per venire in soccorso dell’Ordinario e dei suoi collaboratori che si trovano a dover gestire, forse per la prima volta, la notizia di un delictum gravius presumibilmente commesso, il Vademecum elenca le incombenze alle quali è tenuto necessariamente a provvedere spiegando il concetto di notitia criminis in qualunque forma possa pervenire, inclusa quella anonima, che “anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione” (Vad, n. 13). La notizia del delitto porta obbligatoriamente l’Ordinario ad avviare l’indagine previa per verificare se la verisimiglianza sia fondata.

L’indagine previa segna un momento importantissimo, spesso sottovalutato o trascurato, della procedura perché, quantunque non appartenga alla fase processuale, deve essere accuratamente svolta osservando le dovute formalità giuridiche, secondo i criteri e le modalità indicati nel can. 1717 CIC, richiamati dal Vademecum (Vad, n 32), raccogliendo informazioni dettagliate circa i fatti, le circostanze e l’imputabilità, da essere completati nell’eventuale processo (Vad, 34). L’omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile a carico dell’Ordinario competente (Vad, n. 21; VELM, art. 1 §1, b).download (3)

L’indagine previa rappresenta lo snodo più delicato perché da essa dipende la decisione di dare avvio al processo penale o archiviare la notizia del delitto. Da essa, se l’accusa risultasse verosimile, dipende anche la decisione di presentare la denuncia alle autorità civili competenti se ciò sia “indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi” (Vad, n. 17). Inoltre, “a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti” (Vad, n. 30).

Altri due elementi fondamentali che il Vademecum mette in rilievo sono l’autonomia della giurisdizione ecclesiastica rispetto alle indagini civili e il tempo di prescrizione dell’azione criminale.

L’indagine previa deve essere svolta indipendentemente dall’esistenza di una corrispondente indagine svolta dalle autorità civili. Può essere utile attendere la conclusione dell’indagine previa per poter essere integrata acquisendo le risultanze dell’indagine svolte dalle autorità civili (Vad, n. 26). In alcuni casi le risultanze delle indagini dell’autorità civile potrebbero rendere superflua l’indagine previa canonica facendo attenzione alle differenze determinate dal diritto penale canonico rispetto a quello dello Stato (Vad, n. 36). Potrebbe essere superflua nel caso di delitto notorio o per confessione del chierico accusato (Vad, n. 37).

Altro punto da prendere preliminarmente in considerazione è la prescrizione dell’azione criminale, cioè il tempo trascorso dal momento in cui fu commesso il delitto. La prescrizione non è un dato assoluto, ma spetta alla CDF deciderne il mantenimento o la deroga (Vad, 28).

Un terzo punto non presente nel Vademecum, ma che ritengo importante fare presente, ha come fonte il noto brocardo “tempus regit actum”, quale principio regolatore delle norme penali, secondo il quale il fatto delittuoso deve essere giudicato secondo la legge in vigore quando fu commesso. Nell’Ordinamento canonico qualsiasi legge penale emanata dalla Sede Apostolica viene abrogata entrando in vigore il Codex del 1983, a meno che non sia ripresa da esso (can. 6, n.3). La legge penale potrebbe essere ripresa da quella successiva in modo peggiorativo, per questo secondo il citato brocardo si applica la precedente, quella in vigore al momento della commissione del delitto, più favorevole al reo. Per esempio questo caso può ricorrere riguardo all’innalzamento dell’età della vittima da 16 anni (can. 1395 §2) a 18 anni (SST, art. 6 §1, n. 1), oppure la produzione, esibizione, detenzione e distribuzione di materiale pornografico che hanno per oggetto minori, passando da 14 anni (SST, art. 6 §1, n. 2) a 18 anni (VELM, art. 1 §1, a. iii; §2, a.) Nel caso del delictum gravius di cui ci stiamo occupando, per essere imputabile si dovrà tenere conto di tutte le deroghe e aggiornamenti normativi introdotti dopo la promulgazione del CIC nel 1983 fino al motu proprio VELM del 2019.

Durante lo svolgimento dell’indagine previa dovrà essere tutelato il diritto alla buona fama da lesioni illegittime perché in questa fase non si può ancora definire l’eventuale colpevolezza della persona segnalata (Vad, nn. 44-46). Inoltre, va ricordato il segreto d’ufficio cui sono soggetti i processi, le decisioni, le denunce relative all’art. 6 di SST, restando integra la facoltà del denunciante di ricorrere alle autorità civili o di rendere pubblica la propria azione (Vad, n. 47).

In questa fase previa non esiste un criterio uniforme riguardo alla comunicazione della denuncia da dare alla persona segnalata, occorre tenere presente il rischio di inquinamento degli indizi, lo scandalo dei fedeli ecc. (Vad, n. 53), ma l’Ordinario può già imporgli misure cautelari tra quelle previste dal can. 1722 del CIC (Vad, n. 58).

Dopo la conclusione dell’indagine previa, qualunque ne sia l’esito, l’Ordinario deve trasmettere gli atti insieme al suo votum alla CDF con i suoi suggerimenti sul modo di procedere, per esempio se attivare la procedura penale amministrativa o giudiziale, se sia sufficiente la pena imposta dalle autorità civili oppure se sia preferibile imporre misure amministrative, invocare la prescrizione o concedere la deroga (Vad, n. 69).

La CDF dalle risultanze degli atti dell’indagine previa può decidere se archiviare il caso o richiedere un approfondimento, imporre misure disciplinari non penali mediante un precetto penale, imporre rimedi penali o penitenze, ammonizioni o riprensioni, aprire un processo penale giudiziale o amministrativo, detto anche extragiudiziale (Vad, n. 77).

Il Vademecum, dopo aver distinto tra i due tipi di processo penale, si sofferma nel dare indicazioni pratiche solo sullo svolgimento del processo extragiudiziale non trovando riscontro nel CIC sufficienti norme relative alla procedura a differenza del processo penale giudiziale. Pertanto vengono esemplificati i passaggi da compiere nell’istruttoria per la raccolta delle prove, la contestazione delle accuse alla persona accusata, il diritto di difesa attraverso la presa di visione degli atti (Vad, nn. 95-114, sotto il titolo “Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?”).

Fa seguito l’esemplificazione pratica degli ulteriori passaggi: l’esercizio e l’invio di un memoriale, la sessione di valutazione delle prove svolta dall’Ordinario e il ruolo degli assessori. Il Vademecum da anche indicazioni sulla redazione del decreto penale, sulla notifica all’accusato o al suo patrono, sulla procedura da seguire in caso di ricorso contro un decreto penale (Vad, nn.115-129, sotto il titolo “Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?”).

Il Vademecum fornisce istruzioni anche sui percorsi da compiere per impugnare la sentenza, in caso di processo penale giudiziale (Vad, nn. 142-149), oppure per inoltrare ricorso contro un decreto penale, nel caso di processo penale extragiudiziale (Vad, nn. 150-154).

L’ultima parte del Vademecum prende in esame l’eventualità di ottenere la dispensa dagli oneri derivanti dallo stato clericale, incluso il celibato, e dagli eventuali voti religiosi. L’Ordinario deve informare l’accusato fin dalla notizia del delitto che ha la possibilità di indirizzare al Santo Padre la richiesta di dispensa (Vad, n. 157).

Infine, il Vedemecum spiega come deve comportarsi l’Ordinario in caso di decesso della persona accusata in fase di indagine previa, nello svolgimento del processo (Vad, nn. 160-162), oppure nel caso che l’accusato abbia perso la stato clericale in fase di indagine previa o nel corso di un processo penale già avviato (Vad, n.163).

Se una Conferenza episcopale ha già provveduto a scrivere le proprie linee guida su questa materia, secondo l’invito fatto dalla CDF nel 2011, esse dovranno essere tenute presenti.

L’iniziativa di redigere questo Vademecum è da considerarsi senz’altro pregevole per l’urgenza manifestata da Vescovi, Ordinari e Superiori di Istituti di vita consacrata di sapere come comportarsi di fronte a denunce a carico di chierici, purtroppo sempre crescenti sia nelle diocesi che negli istituti di vita consacrata. A questi vorrei aggiungere anche le associazioni di fedeli, benché del tutto distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica (can. 298). Esse sono oggi abbastanza diffuse assumendo in non pochi casi al loro interno uno stile di vita comunitario sul modello degli istituti religiosi. Anche in questo caso la competenza è del Vescovo diocesano in quanto Ordinario competente che dovrà farsi carico di tutta la procedura fin dal giungere della notitia criminis.

L’amministrazione della giustizia è uno dei punti cardine della vita della Chiesa, certamente non seconda a nessun’altra realtà che le è propria. Con insistenza, già dalle prime pagine, la Sacra Scrittura in modo categorico sprona alla giustizia e al ristabilimento di essa nei tribunali e nella società fino ad assurgere a beatitudine per coloro che hanno fame e sete di essa.

La conoscenza del diritto penale e processuale insieme a una buona pratica forense sono indispensabili e preliminari per affrontare con responsabilità situazioni in cui è in gioco la vita di una persona accusata, ma ancora presuntivamente innocente. Il Vademecum è certo uno strumento utile per essere introdotti alla prassi in uso presso la CDF, ma per realizzare una esaustiva istruttoria su cui dovrà essere pronunciato con la dovuta certezza morale il giudizio di condanna o di assoluzione serve anche una capacità investigativa maturata sul campo che permetta di acquisire al processo prove certe o di svolgere una indagine previa da cui fare emergere il fumus delicti scevra da condizionamenti dovuti a pressioni mediatiche spesso presenti. Su questo punto posso esprimermi con il mio contributo di esperienza riferendomi a quei casi in cui solo con una indagine condotta con acribia è stato possibile riconoscere la non colpevolezza di persone verso le quali sembrava che tutto fosse contro di loro. Non debba mai accadere che un giudice, all’inizio o nel corso del processo, abbia già pronunciato il giudizio nella sua mente o nel suo animo. Questo sarebbe un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio.

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Francesco Romano

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