L’Istruzione applicativa «Cor orans» per la vita contemplativa femminile e la centralità della funzione di Presidente federale

Cor-Orans-fondazione-chiusura-gestione-uso-dei-social.-Come-deve-essere-la-vita-di-clausura_articleimagedi Francesco Romano • A distanza di due anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica “Vultum Dei quaerere” (VDq), offerta alla Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri di rito latino, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica pubblica il 15 maggio 2018 l’Istruzione applicativa “Cor orans”.

L’Istruzione sottolinea il diretto collegamento tra la Costituzione apostolica Sponsa Christi Ecclesia promulgata da Pio XII il 21.11.1950 – rimasta in vigore anche dopo la celebrazione del Concilio Vaticano II e la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 – e l’attuale Costituzione Apostolica VDq, in quanto Papa Francesco non ha inteso abrogarla, ma solo derogarne alcuni punti (cf. Cor orans, Introduzione). Di conseguenza i due documenti devono essere letti con una “ottica unitaria” conservando come loro capisaldi i monasteri di monache come veri monasteri autonomi, le federazioni come strutture di comunione e la clausura “per promuovere nella comunità un proficuo e completo orientamento verso la contemplazione” (Cor orans, n. 182). La centralità nella Chiesa degli Istituti interamente dediti alla vita contemplativa e il posto eminente che occupano nel Corpo mistico di Cristo, esigono che i membri di tali Istituti “non possono esser chiamati a prestare l’aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali né devono accettarli” (Cor orans, n. 42).

L’Istruzione Cor orans si compone di 289 numeri che richiederebbero un commento particolareggiato. Ci ripromettiamo di farlo. Qui vogliamo fissare l’attenzione sul progresso che l’Istruzione Cor orans segna riguardo alle Federazioni tra monasteri, già caldeggiate in Sponsa Christi Ecclesia, al fine di favorire la conservazione del comune carisma e la collaborazione in varie forme di reciproco aiuto. Per tutti i monasteri vi è l’obbligo di entrare in una Federazione di monasteri entro un anno dalla pubblicazione dell’Istruzione, ma ciò che risalta è il ruolo di grande rilievo attribuito alla Presidente federale di cui appare evidente in molti passaggi la precedenza che le viene data rispetto ad altre figure tradizionali che svolgono il compito di vigilanza sul monastero.

Il monastero sui iuris è una casa religiosa alla quale viene riconosciuta una giusta autonomia di vita e di governo che presuppone la capacità di gestirne la vita in tutte le sue dimensioni, vocazionale, formativa, di governo, relazionale, liturgica, economica ecc. (cf. Cor orans, n. 17). Fino alla promulgazione della Costituzione apostolica VDq e all’Istruzione Cor orans, i monasteri sui iuris, anche in situazioni precarie di sopravvivenza, hanno continuato a godere di una notevole autonomia di vita e di governo a partire dal riconoscimento conseguito dal Codice di Diritto Canonico del 1983, che ha impresso un cambiamento di rotta nel rapporto giurisdizionale con l’Ordine religioso di riferimento o con il Vescovo diocesano, in quanto monasteri non più sub iurisdictione (Codex 1917, can. 500 §2), ma consociati all’Ordine (Codex 1983, can. 614) il cui Moderatore supremo svolge alcuni atti di potestà che gli sono riconosciuti dalle Costituzioni del monastero, oppure affidati alla particolare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto (can. 615) e non più subduntur all’Ordinario del luogo (Codex 1917, can. 500 §2). La consociatio viene regolata dalle Costituzioni delle monache per preservare i monasteri dalla possibile menomazione della loro autonomia, disciplina e governo, passando da sui iuris ad alieni iuris.

Il risultato del superamento dell’antico rapporto di stretta subalternità ha messo in luce con tutta evidenza che il Superiore gerarchico dei monasteri di clausura è solo la suprema autorità della Chiesa e che il Papa è il loro supremo Superiore anche in forza del vincolo sacro di obbedienza. A livello inferiore ogni monaca è tenuta all’immediata obbedienza alla propria Priora, che è la Superiora maggiore, nelle cui mani professa i consigli evangelici anche nel caso in cui fosse presente il Moderatore supremo o il Vescovo diocesano, fatta salva la possibilità di concedere eccezionalmente per giusta causa la delega per questo atto. Non sempre è stato così perché in epoche precedenti al vigente Codex in antiche formule di professione troviamo che la promessa dei consigli evangelici, oltre che a Dio, veniva rivolta al Preposito generale dell’Ordine e alla Priora.

La Costituzione apostolica VDq, introducendo l’obbligatorietà della figura giuridica della Federazione di monasteri, ne rimanda l’attuazione alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica attraverso una Istruzione per la regolamentazione dei ruoli e degli uffici federali (cf. VDq, Conclusione dispositiva, Art. 2 §3; Cor orans, nn. 110-155). Le Federazioni, con propri obblighi e competenze, tratteggiano un quadro che rivoluziona la vita dei singoli monasteri federati. In questo contesto la figura della Presidente federale risalta più di ogni altro soggetto.

La Presidente federale non è la Superiora maggiore della Federazione, ma le sue competenze sono molteplici e spesso anche decisive per il futuro di un monastero. Essa è presentata come figura apicale con specifiche competenze che le derivano dalla normativa di natura universale emanata dall’Autorità pontificia quali la Costituzione apostolica VDq e l’Istruzione Cor orans in quanto approvata dal Santo Padre. Al contrario, alcuni circoscritti ambiti di potestà esercitati dai Moderatori generali sono definiti dal diritto particolare, cioè dalle Costituzioni dei singoli monasteri (cf. cann. 614 e 615).

La Federazione è una struttura di comunione tra monasteri del medesimo Istituto, eretta dalla Santa Sede per superare l’isolamento e prestarsi vicendevole aiuto fraterno. Pertanto, deve avere uno Statuto, conforme a quanto stabilito dall’Istruzione Cor orans e dalle Costituzioni, che ne definisce le finalità, la natura e i compiti. Al vertice della struttura c’è la Presidente della Federazione coadiuvata dal Consiglio federale. Da essa dipendono gli uffici federali di Economa federale, di Segretaria federale e di Formatrice federale. La figura dell’Assistente religioso, nominato dalla Santa Sede su presentazione di una terna di candidati uscita dalla consultazione dei monasteri federati (cf. Cor orans, n. 154), è estremamente delicata perché non deve essere equivocata con quella del Padre spirituale che assiste con questa sua specifica funzione i monasteri. Il compito dell’Assistente religioso, in realtà, è di rappresentare la Santa Sede presso la Federazione, ma non presso i singoli monasteri, e rimanere nei limiti della propria competenza secondo le disposizioni relative al proprio ufficio (cf. Cor orans, n. 149).

Le competenze della Presidente federale sono estese: operare il discernimento sulla fondazione di un nuovo monastero e chiedere alla Santa Sede che sia eretta a sede di noviziato (cf. Cor orans, n. 33), dare il parere sull’idoneità di un monastero nel passaggio da fondazione a erezione. Di grande rilievo è la responsabilità della Presidente federale nel verificare costantemente se il monastero ha le risorse per mantenere l’autonomia di vita, e quindi quella giuridica, per poi informare la Santa Sede (cf. Cor orans, n. 121), anche quando in un monastero il numero delle professe solenni scende a cinque perdendo il diritto di eleggere la propria superiora. La Presidente federale deve dare il suo parere anche nel caso di alienazione o di negozio che può comportare un danno patrimoniale (cf. Cor orans, n. 52) o nel caso di soppressione di un monastero da parte della Santa Sede (cf. Cor orans, n. 71). Molte altre competenze vengono attribuite alla Presidente federale che non stiamo qui a elencare tutte.

L’attività preponderante riconosciuta alla Presidente federale consiste nel compito di vigilanza attraverso la visita, accompagnata da una co-visitatrice, alle comunità dei monasteri federati ogni volta che la necessità lo richieda (cf. Cor orans, n. 113), prestando attenzione ai punti elencati nella VDq al n. 12 e quelli sviluppati nella Cor orans ai nn. 13-35. La Presidente federale in qualità di co-visitatrice accompagna il Visitatore regolare nella visita canonica ai monasteri federati (cf. Cor orans, n. 111). Una relazione scritta della visita canonica con le soluzioni più opportune deve essere inviata alla Superiora del monastero e alla Santa Sede (cf. Cor orans, n. 115). La Presidente federale può anche seguire i monasteri con visite materne o sororali, concordate con la superiora del monastero (cf. Cor orans, n. 114), deve vigilare sulla formazione nei monasteri che sia conforme al carisma dell’Istituto e informare la Santa Sede sulle reali possibilità che ha il monastero (cf. Cor orans, n. 119), deve potenziare la formazione a livello federale per le monache che svolgono il servizio della formazione (cf. Cor orans, n. 118) e il servizio dell’autorità (cf. Cor orans, n. 119) ed esigere la loro partecipazione, pena il deferimento alla Santa Sede. La Presidente federale è competente a concedere per il secondo e terzo anno l’indulto di esclaustrazione a una professa di voti solenni, già concesso per il primo anno dalla Superiora maggiore in deroga al can. 686 §2 che riservava tale atto alla Santa Sede (cf. Cor orans, nn. 177-178).

L’assemblea federale rende visibile la comunione che esiste tra i monasteri. Viene convocata ogni sei anni in via ordinaria, o ogni tre anni in forma straordinaria per verificare i cammini realizzati. Oltre al rinnovo delle cariche, l’Assemblea federale prende decisioni ed emana norme che dopo l’approvazione definitiva della Santa Sede tutte le monache sono tenute a osservare (cf. Cor orans, n. 141e), oppure elabora percorsi formativi comuni.

Queste sono solo alcune delle prerogative che abbiamo evidenziato, ma come si può notare, l’organizzazione in federazione di monasteri comporta un vero apparato che non solo favorisce la comunione tra monasteri, ma offre una mediazione capace di renderli più prossimi alla Santa Sede quale Autorità gerarchica.

La Presidente federale non è Superiora maggiore e, ovviamente, neppure Ordinario. La sua figura non deve essere vista in concorrenza o in sovrapposizione a quella dell’Ordinario religioso, ma è di tutta evidenza dalla lettura più dettagliata del testo dell’Istruzione che essa goda di peculiari competenze, anche a carattere consultivo, che per la maggiore conoscenza dovuta alla vicinanza più prossima ai monasteri offre anche un quadro più completo e convincente alla Santa Sede per le decisioni da adottare.

L’organizzazione federale, come organismo di comunione, svolge in modo efficace un costante monitoraggio sui monasteri per seguirne lo stato di salute che, tradotto in termini giuridici, è la capacità di godere della giusta autonomia di vita e di governo. La maggiore efficacia rispetto al ruolo storico che veniva ancora svolto in un non lontano passato dai Superiori regolari è data dal fatto che l’organizzazione federale, oggi così istituzionalizzata, è più intima alla vita delle monache, nel senso che si tratta di monache che si occupano di monache, di donne tra donne che conoscono meglio le problematiche della loro vita, apportando una benefica scrematura di una certa mentalità marcatamente maschilista di cui nella Chiesa si va sempre più prendendo coscienza soprattutto sotto l’attuale pontificato. Anche la figura maschile, in quanto a preparazione culturale e ad autorevolezza oggi è di gran lunga meno significativa e soprattutto necessaria, sia perché l’organizzazione federale pone la formazione iniziale e permanente delle monache tra gli obiettivi primari, sia perché ormai le donne che bussano alle porte del monastero spesso provengono dal mondo della cultura e delle professioni, non di rado ad alto livello, con capacità di studio delle scienze sacre davvero non inferiore a quella del genere maschile. Il senso di tutto questo viene rafforzato dalla sottolineatura della Cor orans circa la competenza dell’Assistente religioso che non deve entrare nella vita dei singoli monasteri e che è designato in quanto presbitero, non per un ruolo attinente al ministero sacro, ma solo perché è chiamato a partecipare in una certa misura alla giurisdizione della Santa Sede.

Pertanto, le Federazioni con al vertice la Presidente federale sono strutture giuridicamente autonome rispetto alle funzioni dei Moderatori supremi e dei Provinciali, rispondendo solo all’Autorità gerarchica che è la Santa Sede.