Gli effetti giuridici conseguenti alla professione dei consigli evangelici

Parte essenziale di questo corpo sociale è data dalla presenza della vita consacrata e degli istituti religiosi. L’istituto religioso è una società dove si conduce una vita fraterna in comunità e si entra a far parte con l’emissione dei voti pubblici (can. 607 §2). Tra il religioso e Dio si rinnova l’alleanza battesimale con un nuovo patto che è espressione più perfetta della consacrazione battesimale.

LG 44, n. 4; can. 574 §§ 1 e 2). La Lumen Gentium inserisce i consigli evangelici “fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa”, nella struttura carismatica della Chiesa presentandoli come un “dono divino” (LG 43, n. 1).

Gli istituti religiosi sono “Chiesa” e partecipano degli elementi strutturali e costitutivi della Chiesa considerata nella duplice natura carismatica e istituzionale. Come la Chiesa appartiene alla volontà fondazionale di Cristo, anche la vita religiosa è di istituzione divina perché rinviene le sue radici nel comune fondamento del battesimo e nell’esigenza di dare compiutezza alla vita cristiana rispondendo all’iniziativa di Cristo che chiama a stare con sé abbandonando ogni cosa nel suo nome si vis perfectus esse (Mt 19, 21)

La natura theandrica della Chiesa porta la vita consacrata a partecipare non solo della natura carismatica, ma anche di quella strutturale. Pertanto, l’ordinamento giuridico formale è la realizzazione storica dell’originaria e primaria volontà fondazionale di Cristo. I fondatori degli Istituti di vita consacrata sono, in realtà, mediatori di un dono-carisma dello Spirito, dato per organizzare la vita comunitaria di quanti sono stati chiamati a vivere i consigli evangelici come espressione più perfetta della consacrazione battesimale.

cann. 634 §1; 116 §1). La regola e le costituzioni, che formano il codice fondamentale di ogni istituto di vita consacrata, sono approvate dalla competente autorità ecclesiastica con un atto di governo proprio della potestà legislativa ed entrano a far parte dell’intero ordinamento giuridico della Chiesa. Per questo, non possono essere modificate senza il suo consenso (can. 587 §2) perché il patrimonio spirituale dell’istituto è parte del patrimonio spirituale della Chiesa stessa.

Gli istituti religiosi, parte integrante della struttura della Chiesa, sono una modalità specifica della sequela di Cristo all’interno di una legislazione propria che salvaguarda l’identità e organizza la vita comunitaria in vista di uno stesso fine da conseguire.

All’interno dell’unico corpo sociale di Cristo “l’istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità” (can. 607 §2). Questa società non è chiusa in se stessa, ma vive in un rapporto organico di comunione con tutte le membra del corpo sociale del Signore. Per questo la vita religiosa è un dono per tutta la Chiesa e appartiene alla sua struttura ontologica.

Nell’ordinamento canonico l’Istituto religioso viene assimilato alla figura giuridica di “società”, per permettere ai suoi membri di conseguire le finalità proprie della professione religiosa e della vita fraterna, così come il Concilio Vaticano II afferma che “la Chiesa è costituita e organizzata come società”. Gli istituti di vita consacrata appartengono alla Chiesa e sono essi stessi Chiesa e la loro identità è di ordine soprannaturale. Essi, infatti, sussistono in ragione della professione dei consigli evangelici che, essendo espressione della consacrazione battesimale, è di istituzione divina. Dunque, gli istituti di vita consacrata, per il fatto di essere essi stessi Chiesa, sono retti dalla potestà ecclesiale che regge tutta la Chiesa e la loro organizzazione comunitaria viene assunta nell’ordinamento giuridico della Chiesa.