Gli effetti giuridici conseguenti alla professione dei consigli evangelici

di Francesco Romano · La vita consacrata, essendo una componente costitutiva della Chiesa-istituzione, partecipa del suo ordinamento giuridico primario e originario che ha ricevuto dal suo Fondatore con i suoi elementi essenziali e permanenti: la professione dei consigli evangelici come espressione della condizione di vita vissuta concretamente da Cristo; il santo proposito di conformarsi per questa via con la sua vita.

La costituzione dogmatica Lumen Gentium, riprende l’analogia con il corpo umano per spiegare l’unità strutturale del corpo mistico nella pluralità e diversità di membri e di uffici. La Chiesa è “costituita e organizzata come società” (LG 8, n.2). I credenti in Cristo formano un solo corpo sociale per l’azione dell’unico Spirito che nel battesimo li conforma a Cristo e li costituisce in un solo corpo (LG 7, nn. 2; 3). Il corpo sociale di Cristo manifesta la sua organicità nell’assolvere alle diverse funzioni ricevute in dono per la vitalità e la crescita spirituale di tutta la Chiesa. Pertanto, la prerogativa per essere parte del corpo sociale della Chiesa è prima di tutto il battesimo nella sua valenza giuridica mediante il quale “l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica” (can. 96). La seconda prerogativa è la connessione comunionale.

Parte essenziale di questo corpo sociale è data dalla presenza della vita consacrata e degli istituti religiosi. L’istituto religioso è una società dove si conduce una vita fraterna in comunità e si entra a far parte con l’emissione dei voti pubblici (can. 607 §2). Tra il religioso e Dio si rinnova l’alleanza battesimale con un nuovo patto che è espressione più perfetta della consacrazione battesimale.

Tra la dimensione sociale della Chiesa e degli Istituti di vita consacrata esiste una forte analogia: la Chiesa è stata istituita da Cristo e si costruisce sul battesimo; gli istituti di vita consacrata sono istituiti dalla Chiesa e si costruiscono sulla professione dei consigli evangelici che, a loro volta, affondano le loro radici nel battesimo ed esprimono in modo visibile l’anelito della Chiesa di conformarsi alla vita casta, povera e obbediente del suo Fondatore. L’ecclesialità della professione dei consigli evangelici è data dalla natura dei voti emessi come voti pubblici in quanto ricevuti nomine eccelsiae (can. 1192 §1). La vita consacrata in tali istituti è, invece, di istituzione divina ed entra a far parte della struttura ontologica della Chiesa. Essa “appartiene fermamente alla sua vita e alla sua santità” (LG 44, n. 4; can. 574 §§ 1 e 2). La Lumen Gentium inserisce i consigli evangelici “fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa”, nella struttura carismatica della Chiesa presentandoli come un “dono divino” (LG 43, n. 1).

Gli istituti religiosi sono “Chiesa” e partecipano degli elementi strutturali e costitutivi della Chiesa considerata nella duplice natura carismatica e istituzionale. Come la Chiesa appartiene alla volontà fondazionale di Cristo, anche la vita religiosa è di istituzione divina perché rinviene le sue radici nel comune fondamento del battesimo e nell’esigenza di dare compiutezza alla vita cristiana rispondendo all’iniziativa di Cristo che chiama a stare con sé abbandonando ogni cosa nel suo nome si vis perfectus esse (Mt 19, 21)

Tale ordinamento giuridico si rende comprensibile a partire dalle sue fonti bibliche e teologiche che, nel caso specifico, trovano la loro sintesi nella Lumen Gentium ove si presenta la Chiesa in Cristo sacramento, segno e strumento dell’intima unione dell’uomo con Dio e dell’unità di tutto il genere umano (LG 1, n. 1); la Chiesa quale unica e complessa realtà risultante di un elemento umano e divino; società costituita da organi gerarchici e il Corpo mistico di Cristo.

La natura theandrica della Chiesa porta la vita consacrata a partecipare non solo della natura carismatica, ma anche di quella strutturale. Pertanto, l’ordinamento giuridico formale è la realizzazione storica dell’originaria e primaria volontà fondazionale di Cristo. I fondatori degli Istituti di vita consacrata sono, in realtà, mediatori di un dono-carisma dello Spirito, dato per organizzare la vita comunitaria di quanti sono stati chiamati a vivere i consigli evangelici come espressione più perfetta della consacrazione battesimale.

La dimensione strutturale della Chiesa riconosce gli Istituti di vita consacrata come componente costitutiva di essa. La loro istituzione è di natura ecclesiastica (cann. 576; 579) e comporta ipso iure la personalità giuridica di diritto pubblico ecclesiastico (cann. 634 §1; 116 §1). La regola e le costituzioni, che formano il codice fondamentale di ogni istituto di vita consacrata, sono approvate dalla competente autorità ecclesiastica con un atto di governo proprio della potestà legislativa ed entrano a far parte dell’intero ordinamento giuridico della Chiesa. Per questo, non possono essere modificate senza il suo consenso (can. 587 §2) perché il patrimonio spirituale dell’istituto è parte del patrimonio spirituale della Chiesa stessa.

Gli istituti religiosi, parte integrante della struttura della Chiesa, sono una modalità specifica della sequela di Cristo all’interno di una legislazione propria che salvaguarda l’identità e organizza la vita comunitaria in vista di uno stesso fine da conseguire.

All’interno dell’unico corpo sociale di Cristo “l’istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità” (can. 607 §2). Questa società non è chiusa in se stessa, ma vive in un rapporto organico di comunione con tutte le membra del corpo sociale del Signore. Per questo la vita religiosa è un dono per tutta la Chiesa e appartiene alla sua struttura ontologica.

Considerata la natura carismatica e strutturale della Chiesa, la partecipazione degli Istituti di vita consacrata alla stessa natura strutturale richiede che essi siano retti da una specifica potestà ecclesiastica di governo. La vita consacrata entra a far parte dello stato giuridico della Chiesa, della sua vita e della sua santità. È uno stato di vita che entra come parte essenziale del corpo sociale della Chiesa e si offre come dono di comunione per la sua edificazione. Ecco perché l’autorità – nello specifico del suo stato giuridico di appartenenza: istituti clericali o laicali, religiosi o secolari, di diritto diocesano o di diritto pontificio – non svolge un’azione puramente organizzativa, ma è chiamata essa stessa a realizzare personalmente la triplice missione operando in nome di Cristo che è maestro, sacerdote e re.

Nell’ordinamento canonico l’Istituto religioso viene assimilato alla figura giuridica di “società”, per permettere ai suoi membri di conseguire le finalità proprie della professione religiosa e della vita fraterna, così come il Concilio Vaticano II afferma che “la Chiesa è costituita e organizzata come società”. Gli istituti di vita consacrata appartengono alla Chiesa e sono essi stessi Chiesa e la loro identità è di ordine soprannaturale. Essi, infatti, sussistono in ragione della professione dei consigli evangelici che, essendo espressione della consacrazione battesimale, è di istituzione divina. Dunque, gli istituti di vita consacrata, per il fatto di essere essi stessi Chiesa, sono retti dalla potestà ecclesiale che regge tutta la Chiesa e la loro organizzazione comunitaria viene assunta nell’ordinamento giuridico della Chiesa.

Dalla professione dei consigli evangelici derivano effetti giuridici. Il consacrato instaura un rapporto di socialità non solo con Dio, al quale fa voto, ma anche con la Chiesa e con la comunità religiosa. Per la rilevanza di diritto pubblico degli istituti di vita consacrata, la Chiesa provvede all’organizzazione comunitaria della vita con il proprio ordinamento giuridico: erezione e soppressione della casa; governo degli istituti, ammissione dei candidati e formazione, obblighi e diritti dei loro membri, apostolato degli istituti, separazione dei membri dall’istituto.