A proposito della recente risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede circa la conservazione delle ceneri.

di Gianni Cioli · L’Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, del 15 agosto 2016, ai numeri 5-7 affermava: “Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica. […]

La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto […], nonché pratiche sconvenienti o superstiziose.

Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione.

Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cremazione”.

vedi).

I due quesiti posti dal Card. Zuppi riguardavano rispettivamente la possibilità di predisporre degli spazi adeguati in luoghi sacri (ad esempio nei cimiteri o altri luoghi deputati), dove versare le ceneri dei defunti cremati per conservarle con dignità, e la possibilità, da parte della famiglia, di conservare una parte delle ceneri di un congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto.

I quesiti in questione, a cui il Dicastero ha risposto positivamente, in linea con quanto già indicato nell’Istruzione del 2016, scaturivano evidentemente dall’intento di valorizzare il significato dei cimiteri (o comunque di spazi analoghi deputati alla specifica conservazione delle ceneri) come luoghi della memoria orante e collettiva dei defunti, contrastando sia la prassi (assolutamente proibita dalla Chiesa cattolica) di disperdere le ceneri in natura, sia quella di conservare privatamente le urne con le ceneri (per quale la Congregazione aveva ravvisato una qualche possibilità “soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale”, d’intesa con “l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale…”). La conservazione delle ceneri nei cimiteri può, in effetti, risultare economicamente piuttosto onerosa per coloro che decidano di tumulare le ceneri dei congiunti nei colombari, nei loculi o negli ossarini che, come è noto, presentano costi non indifferenti. La predisposizione di spazi nei cimiteri, da garantire senza costi ulteriori per i congiunti (analoghi agli ossari in cui si possono depositare le ossa dei defunti riesumati), dove versare le ceneri e presso cui mantenere la memoria di ciascun defunto con l’apposizione dei dati anagrafici pertinenti, dovrebbe poter contribuire a risolvere il problema del ricorso alla dispersione o alla conservazione privata per motivi meramente economici. Ovviamente, la possibilità di sversamento nel cinerario comune, come alternativa alla dispersione o alla conservazione domestica, dovrebbe essere fatta presente ai congiunti come concreta via percorribile. I gestori dei cimiteri, d’altra parte, dovrebbero predisporre, là dove non fossero ancora disponibili, luoghi definiti e permanenti, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei defunti (senza costi aggiuntivi per le famiglie), che prevedano l’indicazione dei loro dati anagrafici (salvo indicazione contraria del de cuius o dei congiunti), eventualmente con il collocamento di una serie di targhette. Per altro risulta che, in base al DPR 285/1990, art. 80, comma 6 che recita: “Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme…”, la predisposizione di tali “luoghi”, in Italia, dovrebbe essere obbligatoria per legge, sebbene, a quanto pare, non in tutti i cimiteri siano ancora presenti cinerari con queste caratteristiche.

Il secondo quesito, relativo alla possibilità di “prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto”, appare invece una sorta di compromesso volto a comporre il principio che le ceneri vadano conservate nel cimitero (o comunque in un luogo sacro deputato) con la prassi, ormai sempre più frequente anche fra i fedeli cattolici, di conservarle in casa. Forse, dietro all’ipotizzata possibilità di sottrarre una minima parte di quanto di materiale resta del defunto al cinerario comune per conservarla in un luogo significativo, si potrebbe supporre l’intento di concedere, alla pietà dei congiunti, l’opportunità (non espressa forse appieno dal cinerario comune) di uno spazio d’incontro individuale con il defunto, attraverso la presenza di parte dei suoi resti, in analogia con ciò che può rappresentare una tomba che raccoglie le spoglie mortali di un congiunto.

Nell’aprire a tale possibilità il Dicastero ne lascia trasparire comunque una qualche problematicità. In effetti dal testo del Foglio di Udienza (“posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare…”), traspare l’invito a una certa cautela nel considerare l’eventuale richiesta relativa a questa parziale conservazione “in un luogo significativo”, presupponendo sempre e comunque un discernimento dell’autorità ecclesiastica.

Tale discernimento meriterebbe anche, a mio avviso, una chiarificazione normativa relativa al significato di “minima parte” e, soprattutto al possibile significato di “luogo significativo per la storia del defunto” che, detto così potrebbe significare non soltanto le mura domestiche, ma i luoghi più disparati: dal bosco in cui de cuius poteva amare passeggiare, alla sede dell’Istituzione accademica nella quale poteva aver lavorato, e così via.

Collocazioni del genere, per altro, non sembrerebbero di fatto praticabili per la legge italiana vigente che, pur nella complessa varietà dei regolamenti locali, non pare ammettere la conservazione delle ceneri in ambito extra-cimiteriale o extra-domestico. Ma, in ogni caso, la conservazione di una “minima parte” di esse, separatamente da quelle collocate nel cimitero, non sarebbe comunque possibile neppure, secondo la legge vigente, nell’ambito domestico. Le ceneri dei defunti sono infatti, per l’ordinamento giuridico italiano attualmente in vigore, indivisibili e non parzializzabili, e qualsiasi eventuale manomissione è equiparata al vilipendio di cadavere (DPR 285/1990 art. 80 Legge 130/2001).

In conclusione, per quanto riguarda l’Italia, l’unica collocazione delle ceneri dei defunti in grado di soddisfare sia le indicazioni ecclesiastiche, sia le normative dell’ordinamento giuridico italiano vigente, risulta quella al cimitero, o nelle urne tumulate negli spazi appositi, o nei cinerari comuni di cui si parlato sopra.