<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mons. Andrea Drigani 2014 - Il Mantello della Giustizia</title>
	<atom:link href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/category/mons-andrea-drigani-2014/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it</link>
	<description>Rivista per l&#039;approfondimento culturale cristiano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 08:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>La dignità del cristiano</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-di-dicembre-2014/la-dignita-del-cristiano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dicembre 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani •  San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa, vissuto nel V secolo, in uno dei suoi sermoni Natalizi diceva: «Riconosci cristiano, la tua dignità, e reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricordati – continuava – chi è il tuo Capo e di [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-di-dicembre-2014/la-dignita-del-cristiano">La dignità del cristiano</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/12/Herrera_mozo_San_León_magno_Lienzo._Óvalo._164_x_105_cm._Museo_del_Prado.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-818" src="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/12/Herrera_mozo_San_León_magno_Lienzo._Óvalo._164_x_105_cm._Museo_del_Prado-185x300.jpg" alt="Herrera_mozo_San_León_magno_Lienzo._Óvalo._164_x_105_cm._Museo_del_Prado" width="185" height="300" srcset="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/12/Herrera_mozo_San_León_magno_Lienzo._Óvalo._164_x_105_cm._Museo_del_Prado-185x300.jpg 185w, https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/12/Herrera_mozo_San_León_magno_Lienzo._Óvalo._164_x_105_cm._Museo_del_Prado-308x500.jpg 308w, https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/12/Herrera_mozo_San_León_magno_Lienzo._Óvalo._164_x_105_cm._Museo_del_Prado.jpg 494w" sizes="(max-width: 185px) 100vw, 185px" /></a>di Andrea Drigani •  San Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa, vissuto nel V secolo, in uno dei suoi sermoni Natalizi diceva: «Riconosci cristiano, la tua dignità, e reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricordati – continuava – chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio. Con il sacramento del Battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo!» Queste parole ci sollecitano, nella ricorrenza del Natale, a chiedersi, di nuovo, chi è il cristiano? Vi è una risposta molto semplice, ma anche molto profonda: cristiano è colui che è di Cristo (<em>christianus dicitur qui Christi est</em>), cioè appartiene a Cristo, col Battesimo, e a nessun altro. L’appartenenza a Cristo è primaria e principale, ed è superiore ad ogni altra appartenenza, ancorchè lecita. La dignità di cui ci parla San Leone Magno è il rispetto che il cristiano, consapevole della propria fedeltà al Signore, deve sentire nei confronti di se stesso e tradurre in un comportamento conseguente. San Giovanni Paolo II, tenendo conto dell’insegnamento di questo suo grande predecessore che è stato ribadito dal Concilio Vaticano II, nei due Codici canonici da lui promulgati (quello latino nel 1983 e quello orientale nel 1990) ha voluto inserire la definizione di «fedeli di Cristo» (<em>Christifedeles</em>), rispettivamente al can.204 § 1 e al can.7 § 1, con questo medesimo testo: «I fedeli di Cristo sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati a attuare, secondo la concezione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.» La dignità del cristiano riguarda tutti coloro ai quali è stato conferito il Battesimo, dal Papa al bambino che ha ricevuto questo sacramento nelle ultime ore, passando per i vescovi, i preti, i diaconi, gli sposati, i consacrati, i celibi. Bisogna ricordarsi, e far ricordare, secondo l’esortazione di San Leone Magno, chi è il nostro Capo e di quale Corpo siamo membra. Nell’approssimarsi del 25 dicembre, si assiste a un crescendo festaiolo, con negozi e strade addobbate, con pressanti inviti per fare e ricevere auguri e regali, ma si ha, talvolta, la paradossale sensazione che si stia procedendo verso una festa senza sapere, però, chi è Colui per il quale si dovrebbe far festa. Di fronte a tale ignoranza, che ha il sapore dell’assurdo, fare recriminazioni, è tempo perso; occorre, invece, che ogni cristiano sia conscio della sua dignità, poiché – ancora San Leone Magno – è stato reso partecipe della natura divina (<em>divinae consors factus naturae</em>), e di questa dignità ne dia testimonianza con la propria vita, che è il miglior modo di propagare la Fede. Il potere delle tenebre (<em>potestas tenebrarum</em>) è vero che incombe, ma è ancor più vero che da questo potere Gesù Cristo ci ha liberati per collocarci nel suo Regno, e la sua venuta tra gli uomini, celebrata dai cristiani il giorno di Natale, è motivo di immensa felicità, infatti aggiungeva San Leone Magno: «Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne». C’è, tuttavia, il rischio che il cristiano, misconoscendo la propria dignità, finisca in una condotta indegna («L’uomo vecchio con la condotta di prima» [Ef 4,22]), non rendendo testimonianza alla Verità e inducendo gli uomini alla menzogna. La testimonianza alla Verità è la santità, che è la vocazione universale di tutti i cristiani, già adombrata nell’Antico Testamento: «Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifica» (Lv 20,7-8).  Non è un caso, allora, che in entrambi i Codici della Chiesa cattolica è stato collocato un canone che stabilisce: «Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre un vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione» (CIC can.210 e CCEO can.13). Sempre, ma in particolare nel periodo antecedente al Natale, vi è, dappertutto, una soverchiante congerie di luci artificiali e artificiose, ma quel giorno il cristiano, con la sua dignità, vuol far presente a se stesso e agli altri che viene Gesù «la luce vera quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,9).</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-di-dicembre-2014/la-dignita-del-cristiano">La dignità del cristiano</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La storia delle due case</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-novembre-2014/la-storia-delle-due-case</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 14:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<category><![CDATA[novembre 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=698</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • Tra i brani evangelici proposti dalla Liturgia per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio vi è, com’è noto, la conclusione del discorso della montagna: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-novembre-2014/la-storia-delle-due-case">La storia delle due case</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><span style="line-height: 1.5em;"><a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/11/45888936.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-738" alt="45888936" src="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/11/45888936-300x199.jpg" width="300" height="199" srcset="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/11/45888936-300x199.jpg 300w, https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/11/45888936-207x136.jpg 207w, https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/11/45888936-140x94.jpg 140w, https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/11/45888936.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>di Andrea Drigani • </span>Tra i brani evangelici proposti dalla Liturgia per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio vi è, com’è noto, la conclusione del discorso della montagna: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande» (Mt 7,24-27). Mi ricordo che, oltre trent’anni fa, essendo prete da pochi mesi mi apprestavo a benedire, per la prima volta, un matrimonio e il parroco mi suggerì, d’intesa con i nubendi, di usare questa pericope del Vangelo di Matteo. Forse davanti ad un mio cenno di stupore e di perplessità, il parroco mi fece alcune brevi osservazioni, che per me sono state una delle più belle lezioni di teologia del matrimonio. Sposarsi da cristiani, mi disse il parroco, significa costruire il matrimonio e la famiglia sulla roccia che è Gesù, mettendo in pratica le sue parole, in particolare le Beatitudini. La vita matrimoniale e familiare, aggiunse, incapperà inevitabilmente in difficoltà di ogni genere, al posto delle piogge, dei venti, dei fiumi che straripano, vi saranno: incomprensioni, litigi, lutti, sbandamenti sentimentali, problemi nell’educazione dei figli, ristrettezze economiche.  Ma se la casa è fondata sulla fede in Gesù Cristo e sul suo insegnamento, tutto ciò che si abbatte su di essa non produce nessun danno e la casa non cade, cioè il matrimonio non finisce, ma prosegue fino alla fine. Mentre coloro che costruiscono la casa sulla sabbia, sono quelli si sposano riponendo le loro certezze e speranze su cose instabili e aleatorie, che non possono reggere all’urto del tempo e dei rovesci di fortuna. Basta un nonnulla per far cadere tutto. E la rovina di quel matrimonio sarà grande. Il compito della Chiesa è dunque quello di aiutare gli sposi, con l’educazione cristiana, a costruire la loro casa sulla roccia. E’ quanto, peraltro, si afferma sia nel can.1063 del Codice latino che nel can.783 del Codice orientale, laddove si ricorda che tra gli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio, vi deve essere la necessaria istruzione sul senso del matrimonio cristiano, perché gli sposi si dispongano alla santità ai doveri del loro nuovo stato; dovranno altresì essere assistiti affinchè avvenga una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unità e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa. Talvolta, invece, si ha la sensazione che la superficialità e la faciloneria (una nuova forma di buonismo?) abbiano il sopravvento e si faccia accedere alle nozze persone che non si trovano nella condizioni di celebrarle responsabilmente. E’ vero che tutti possono contrarre il matrimonio, ma secondo gli intendimenti e la dottrina della Chiesa. Non esiste, nell’ordinamento ecclesiale, un diritto alle nozze comunque e qualunque. Il Concilio di Trento ha dichiarato che il matrimonio è, in senso vero e proprio, uno dei sette sacramenti e conferisce la grazia, precisando che la grazia viene conferita a coloro che non vi frappongono ostacolo. La dimensione teologale  del sacramento del matrimonio è dunque primaria rispetto a quella contrattuale del matrimonio secondo la Creazione, che troviamo nell’Antico Testamento ed anche in altri ambiti come il diritto romano. Il rapporto tra fede e matrimonio è stato l’oggetto dell’ultimo, e sotto certi aspetti inusuale, discorso di Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana pronunciato il 26 gennaio 2013, pochi giorni prima della sua  rinuncia al ministro petrino. Papa Ratzinger osservava che pur non essendo richiesta la fede personale dei nubendi, ma solo di accettare ciò che intende fare la Chiesa, non era tuttavia possibile separare totalmente l’intenzione con la fede personale dei contraenti. A nessuno sfugge &#8211; continuava Benedetto XVI – come sulla scelta dell’essere umano di legarsi con un vincolo che duri tutta vita influisca la prospettiva di base di ciascuno, a seconda cioè che sia ancorata a un piano  meramente umano, oppure si schiuda alla luce della fede nel Signore. Circa tali problematiche Benedetto XVI affermava: «occorrerà promuovere ulteriori riflessioni». Segno evidente che per Papa Ratzinger le attuali considerazioni teologiche e canoniche sul rapporto tra fede e matrimonio non erano da ritenersi completamente esaustive. Penso che sia fondamentale raccogliere questo invito allo studio, anche in vista del prossimo Sinodo ordinario sulla famiglia, avendo sempre dinanzi a noi la storia delle due case.</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-novembre-2014/la-storia-delle-due-case">La storia delle due case</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Leggi di Cesare e la Legge di Dio</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-ottobre-2014/le-leggi-di-cesare-e-la-legge-di-dio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • «Date a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio» è uno dei detti più famosi di Gesù. Qualcuno ha sostenuto che con questa frase nasce il problema dei rapporti tra Chiesa e Stato. In effetti prima di Cristo in tutte le società, da quella greca a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-ottobre-2014/le-leggi-di-cesare-e-la-legge-di-dio">Le Leggi di Cesare e la Legge di Dio</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><span style="line-height: 1.5em;"><a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/10/gesu-con-apostoli.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-659" alt="gesu con apostoli" src="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/10/gesu-con-apostoli.jpg" width="300" height="265" /></a>di Andrea Drigani • </span>«Date a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio» è uno dei detti più famosi di Gesù. Qualcuno ha sostenuto che con questa frase nasce il problema dei rapporti tra Chiesa e Stato. In effetti prima di Cristo in tutte le società, da quella greca a quella romana, da quella orientale a quella ebraica, la comunità politica era ritenuta un tutt’uno con la comunità religiosa. Queste parole di Gesù sono pertanto una delle novità evangeliche che hanno fatto fare un passo avanti nella coscienza del genere umano. Nella bimillenaria storia del cristianesimo, non sempre questa espressione di Gesù è stata ben capita da tutti, ma, come dice il Concilio Vaticano II, cresce nella Chiesa, col dono dello Spirito Santo, la comprensione, tanto dei fatti quanto delle parole trasmesse, sia con la riflessione e lo studio dei credenti, sia con l’esperienza data da una più profonda  intelligenza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione apostolica hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. La Chiesa, com’è noto, nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio. La prima volta che, nel magistero pontificio, si trova il termine «laicità dello Stato» è in un discorso pronunciato, il 23 marzo 1958, da Papa Pio XII che commentava quell’espressione di Gesù. «Vi è in Italia chi si agita – affermava il Pontefice – perché teme che il cristianesimo tolga a Cesare quel che è di Cesare. Come se dare a Cesare quello gli appartiene, non fosse comando di Gesù ; come se la legittima sana laicità dello Stato non fosse uno dei principi della dottrina cattolica; come se – continuava il Papa – non fosse tradizione della Chiesa il continuo sforzo per tener distinti, ma pure, sempre secondo i retti principî, uniti i due poteri; come, se invece, la mescolanza tra sacro e profano non si fosse il più frequentemente verificata nella storia, quando una porzione di fedeli si è distaccata dalla Chiesa». Il cristiano pertanto è tenuto ad obbedire alle leggi civili, purché non siano in contrasto con la legge divina.  Il detto evangelico di dare a Dio ciò che è di Dio ed a Cesare quel che è di Cesare si contrappone a un duplice integralismo, quello che esclude Dio e quello che esclude Cesare. L’esclusione di Dio porta ad una vera e propria «idolatria politica». Gli idoli sono, come si sa, oggetti o immagini a cui si attribuiscono caratteri o poteri divini, che estensivamente assumano anche il significato di oggetti di un’ammirazione o di una dedizione gelosa e fanatica. Una volontà politica, che si estranea dalla legge divina, corre il grave pericolo di radicarsi solo sulla forza, fosse anche quella numerica, che prevede accettazione indiscussa di decisioni. Il principio maggioritario, considerato come il fondamento pressoché unico, di un sistema democratico, rischia di condurre inevitabilmente al costituirsi di uno Stato «etico», che si edifica soltanto su un ordine giuridico esteriore. L’esclusione di Cesare provoca invece quel fenomeno che, nel I secolo d.C., lo storico Flavio Giuseppe, chiamò, per la prima volta, con riferimento all’ordinamento ebraico, «teocrazia». La «teocrazia» la si può intendere come quel governo in cui sovranità sia simbolicamente esercitata dalla divinità attraverso degli uomini ritenuti più attendibili in quanto esercitanti attività «sacrali», come purtroppo, oggi, si proclama nel riesumato «califfato dell’Isis». Nel cristianesimo, in special modo con l’insegnamento di San Giovanni Crisostomo (344/354-407), di San Tommaso d’Aquino (1225-1274) e di San Giovanni XXIII (1881-1963), si fa presente che l’autorità, intesa non come il singolo governante bensì il governare, è la facoltà di comandare secondo la retta regione. L’autorità pertanto proviene da Dio, come dice San Paolo : «Non c’è autorità se non da Dio» (Rm 13,1), ma è esercitata da uomini, legittimamente a ciò preposti, nel rispetto della legge divina. Un ulteriore conseguenza del detto evangelico di Gesù sul dare a Dio quel che è Dio e a Cesare quel che è di Cesare è reperibile pure nella codificazione canonica, sia in quella latina (can.22) che in quella orientale (can.1504), laddove si stabilisce che il diritto della Chiesa può rinviare al diritto civile la regolazione di alcune materie, che verranno dunque osservate nell’ordinamento ecclesiale con i medesimi effetti (tant’è che si parla di «canonizzazione» di leggi civili), bisogna tuttavia che tali leggi civili non siano contrarie al diritto divino.</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-ottobre-2014/le-leggi-di-cesare-e-la-legge-di-dio">Le Leggi di Cesare e la Legge di Dio</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritti e doveri: un binomio indissolubile</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-settembre/diritti-e-doveri-un-binomio-indissolubile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 08:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<category><![CDATA[settembre 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=564</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • San Giovanni XXIII nell’Enciclica «Pacem in terris», pubblicata l’11 aprile 1963, presenta una lunga serie di diritti, che lui denomina «naturali», tra i quali il diritto all’esistenza e ad un tenore di vita dignitoso, il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza, il diritto alla libertà di scelta del proprio [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-settembre/diritti-e-doveri-un-binomio-indissolubile">Diritti e doveri: un binomio indissolubile</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/09/images-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-587" alt="images (2)" src="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/09/images-2.jpg" width="300" height="168" srcset="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/09/images-2.jpg 300w, https://www.ilmantellodellagiustizia.it/wp-content/uploads/2014/09/images-2-136x77.jpg 136w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>di Andrea Drigani • San Giovanni XXIII nell’Enciclica «Pacem in terris», pubblicata l’11 aprile 1963, presenta una lunga serie di diritti, che lui denomina<i> </i>«naturali», tra i quali il diritto all’esistenza e ad un tenore di vita dignitoso, il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza, il diritto alla libertà di scelta del proprio stato, il diritto di riunione e di associazione, il diritto di emigrazione e di immigrazione. Dopo questo catalogo dettagliato, Papa Roncalli introduce (nei paragrafi 14 e 15) un’appropriata riflessione sulla circostanza che quei diritti «naturali» sono indissolubilmente congiunti, nella persona che ne è il soggetto, con altrettanti rispettivi doveri; avendo entrambi (diritti e doveri) nella legge naturale, la loro radice, il loro alimento e la loro forza indistruttibile. Il Pontefice fornisce alcuni esempi: il diritto di ogni essere umano all’esistenza è connesso al suo dovere di conservarsi in vita; il diritto ad un dignitoso tenore di vita con il dovere di vivere dignitosamente; il diritto alla libertà della ricerca del vero è congiunto con il dovere di cercare la verità, in vista di una conoscenza della medesima sempre più vasta e profonda. Si potrebbe aggiungere, sempre a titolo esemplificativo, che al diritto al lavoro corrisponde il dovere di lavorare e al diritto allo studio il dovere di studiare. San Giovanni XXIII annota, inoltre, che nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto. Infatti, prosegue Papa Roncalli, ogni diritto fondamentale della persona trae la sua forza morale insopprimibile dalla legge naturale che lo conferisce e impone un rispettivo dovere. Coloro  che, osserva ancora il Pontefice, mentre rivendicano i propri diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di costruire con una mano e distruggere con l’altra. L’indissolubilità dei diritti e dei doveri è stata anche proclamata dalla Costituzione italiana del 1948, all’articolo 2 che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Le volontà dei Costituenti, in tutti questi anni non sembra siano state pienamente accolte; la seconda parte dell’articolo 2 (quella dei doveri inderogabili) mi pare sia stata alquanto negletta. Si parla e si propone, con molta energia, una serie di diritti, alcuni dei quali non si comprende cosa abbiano di giuridico, ma è assai raro il richiamo ai doveri. Come ricordava San Giovanni XXIII l’ordinata convivenza umana necessita che i vicendevoli diritti e doveri siano attuati. Si può ritenere che l’eccessiva insistenza unilaterale sui diritti sia la conseguenza, almeno qui in Europa, della fine dei regimi autoritari e totalitari, fondati soltanto sui doveri quasi senza diritti. Questo, però, non sembra una buona ragione per far sì che i regimi democratici si fondino su molti diritti e pochi doveri. L’ordinamento giuridico della Chiesa universale ha espresso, sia nel Codice latino del 1983 (CIC) che nel Codice orientale del 1990 (CCEO), l’elenco dei doveri e diritti di tutti i fedeli («De omnium christifidelium obligationibus et iuribus») presente, nello stesso identico testo, nei canoni 208-223 CIC e nei canoni 11-26 CCEO. In questi canoni sono enunciati obblighi e diritti naturali, pertinenti ad ogni uomo, e obblighi e diritti soprannaturali propri dei battezzati. La fonte dei doveri e dei diritti dei fedeli è, infatti, la dignità della persona umana e il Battesimo con il quale l’uomo è incorporato a Cristo e alla Chiesa. Si precisa, secondo la lezione di San Giovanni XXIII, che tutti i diritti elencati dalla legislazione canonica debbono essere esercitati tenendo conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri (can.223 § 1 CIC e can.26 § 1 CCEO). La persona nella Chiesa non può mai essere considerata in modo individualistico, in quanto vive ed opera in essa.  Perciò quando un fedele adempie i suoi doveri e ed esercita i suoi diritti, non lo fa per se stesso, ma sempre anche per il bene di tutta la Chiesa.</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-settembre/diritti-e-doveri-un-binomio-indissolubile">Diritti e doveri: un binomio indissolubile</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una massima di Quintiliano</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-di-agosto/una-massima-di-quintilianeo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 07:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agosto 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • Marco Fabio Quintiliano, vissuto nel I secolo d.C., fu un oratore e un maestro di eloquenza. Nacque in Spagna, ma ben presto venne a Roma, dove esercitò l’avvocatura per vent’anni e fondò una scuola di eloquenza, intesa come arte di adattare la parola all’argomento che si vuol trattare e agli effetti che si [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-di-agosto/una-massima-di-quintilianeo">Una massima di Quintiliano</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><span style="line-height: 1.5em;">di Andrea Drigani • </span>Marco Fabio Quintiliano, vissuto nel I secolo d.C., fu un oratore e un maestro di eloquenza. Nacque in Spagna, ma ben presto venne a Roma, dove esercitò l’avvocatura per vent’anni e fondò una scuola di eloquenza, intesa come arte di adattare la parola all’argomento che si vuol trattare e agli effetti che si vogliono ottenere. Questa sua azione pedagogica ebbe un successo enorme, con numerosi e famosi allievi tra i quali Plinio il Giovane. Dagli appunti delle sue lezioni scaturisce la sua opera principale: <i>Institutio oratoria </i>in dodici libri, in cui traspare la sua notevole capacità di maestro e di educatore. La <i>Institutio oratoria </i>è stato un testo comune di studio nel Medioevo e nel Rinascimento e rimane assai proficuo anche ai nostri giorni. In quest’opera vi è, tra l’altro, una frase, che è stata ritenuta, nel corso dei secoli, come una massima: «Pleraque in iure non legibus, sed moribus constant» (l.5,c.10,13), che si può tradurre: «Molte cose nel diritto hanno il loro fondamento non nelle leggi, ma nei costumi». La massima, spiegava il Tommaseo, è un principio di grande generalità, di verità provata dall’esperienza, principio sul quale si giudicano i casi particolari. Mi pare molto utile e attuale fare qualche annotazione su questa massima di Quintiliano. Innanzitutto ci ricorda che esiste, oltre allo «ius scriptum», anche lo «ius non scriptum» cioè lo «ius moribus constitutum». Le leggi non scritte sono state denominate consuetudine («consuetudo»). Nel diritto romano giustinianeo la consuetudine, ritenuta un correttivo al concetto che la legge è fatta ad arbitrio del principe («quod principi placuit legis habet vigorem»), consta di due elementi: l’«usus» o «diuturnitas» e l’«opinio iuris ac necessitatis». Per «usus» o «diuturnitas» s’intende la ripetizione di un comportamento da parte di una comunità. L’«opinio iuris ac necessitatis» è, invece, la persuasione di seguire norme giuridicamente obbligatorie. La consuetudine entra anche nel diritto canonico, e tuttora vi permane, a queste condizioni: non potrà essere contraria al diritto divino, naturale e positivo, ci deve essere l’intenzione di obbligare, deve esistere una comunità capace di ricevere una legge, deve avere l’approvazione o il consenso del Vescovo o del Papa, ma tale consenso può essere anche tacito. Nella tradizione canonica orientale si osserva che la consuetudine della comunità cristiana, nella misura in cui risponde all’azione dello Spirito Santo, può ottenere forza di legge. La consuetudine, sin dai tempi antichi, spesso ha provocato da parte dei governanti uggia, insofferenza e anche ostilità. Basti ricordare il celebre dialogo tra Antigone e Creonte, immortalato nella tragedia di Sofocle, nel quale dinanzi all’ingiunzione del tiranno di obbedire al suo editto che imponeva il divieto di seppellire i cadavere dei ribelli, Antigone ricorda che esistono «le leggi dei Celesti non scritte e indistruttibili» che devono essere osservate. Il declino progressivo del ruolo dei «mores» a favore delle «leges» inizia con la nascita e lo sviluppo dello Stato moderno, in quanto viene affermato il monopolio della produzione normativa da parte del monarca («superiorem non recognoscens»), che secondo Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean Bodin (1529-1596) era una delle caratteristiche essenziali della sovranità politica. L’illuminismo, prima, e l’avvento dei sistemi democratici, dopo, non solo non hanno arrestato, ma ulteriormente favorito il drastico ridimensionamento dello «ius moribus constitutum». Su questo punto molte «democrazie» hanno seguito, stranamente, i regimi totalitari, fondati su una concezione hegeliana dello Stato. Il misconoscimento dei «mores» (termine dal quale deriva la parola «morale») ha provocato una soverchiante produzione di leggi scritte, un vero e proprio «panlegalismo» che ha preteso di intervenire su tutto, anche su ciò che da lungo tempo era di pertinenza delle consuetudini. Sembra quasi che l’idea della «sola scriptura» sia trionfante nella politica legislativa. Questo modo di procedere ha, inoltre, contribuito ad un notevole aumento del contenzioso presso le aule dei tribunali per ottenere interpretazioni e applicazioni sulle numerosissime disposizioni legislative e regolamentari. Con l’idea di rendere certo il diritto, invece, si corre il pericolo di renderlo incerto. Si pensa di prescindere dalla sapienza storica dei popoli, espressa anche dalla consuetudine, per inseguire interessi contingenti ed effimeri, complicando assai la vita degli esseri umani. La massima di Quintiliano, forse, non è proprio da buttare nel cestino.</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-mese-di-agosto/una-massima-di-quintilianeo">Una massima di Quintiliano</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La funzione pedagogica della legge</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-luglio/la-funzione-pedagogica-della-legge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 18:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[luglio 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[<p> di Andrea Drigani • Sant’Isidoro di Siviglia, l’ultimo Padre della Chiesa Latina, vissuto nel VII secolo, dà una definizione di legge umana che verrà poi ripresa da San Tommaso d’Aquino, circa seicento anni dopo, nella quale si dice che la legge umana (cioè la legge posta dalle autorità civili) deve essere: «onesta, giusta, possibile secondo la natura [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-luglio/la-funzione-pedagogica-della-legge">La funzione pedagogica della legge</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b> </b>di Andrea Drigani • Sant’Isidoro di Siviglia, l’ultimo Padre della Chiesa Latina, vissuto nel VII secolo, dà una definizione di legge umana che verrà poi ripresa da San Tommaso d’Aquino, circa seicento anni dopo, nella quale si dice che la legge umana (cioè la legge posta dalle autorità civili) deve essere: «onesta, giusta, possibile secondo la natura e le consuetudini del paese, proporzionata ai luoghi e ai tempi». La legge deve essere <i>onesta</i>, cioè in armonia con la legge divina, <i>giusta</i> cioè conforme alla legge naturale, <i>possibile</i> cioè a vantaggio della salute pubblica, in quanto adatta agli uomini di quel tempo e di quel luogo. San Tommaso è uno dei primi a sostenere la funzione pedagogica della legge, perché la legge ha il fine di condurre gli uomini alla virtù (<i>homines inducere ad virtutem</i>), assicurando quel minimo indispensabile di moralità che renda possibile una quieta e pacifica convivenza umana («Poiché non mancano ribelli e soggetti inclinati al vizio, che non si lasciano muovere facilmente dalle parole, era necessario ritrarli dal male con la forza e col timore, affinchè desistendo dal mal fare, rendessero quieta agli altri la vita»). San Tommaso inoltre precisa che: «L’intenzione del legislatore è di rendere virtuosi i cittadini. Ma non si può essere virtuoso se non si astiene da tutti i vizi. Dunque la legge umana deve reprimere tutti i vizi». Il Dottore Angelico da un’ulteriore e saggia indicazione di politica legislativa, quando osserva che: «La legge umana mira a condurre gli uomini alla virtù non d’un solo colpo, ma progressivamente, gradatamente (<i>non subito, sed gradatim</i>) e perciò non impone immediatamente a una massa di persone imperfette cose riservate a persone già virtuose, come l’astensione di ogni male. Altrimenti questa gente imperfetta, nell’incapacità di osservare una legge simile, cadrebbe in mali maggiori». Si è visto che la legge umana è in ordine alle virtù. Ma di quali virtù si tratta? Di quelle che si chiamano le virtù <i>cardinali</i> (in quanto cardini dell’esistenza umana) o anche virtù <i>morali</i> o virtù <i>naturali</i> che sono quattro: la fortezza, la temperanza, la giustizia e la prudenza. Queste virtù sono largamente presenti nella cultura precristiana in particolare nell’Antica Grecia (Pitagora, Platone e soprattutto Aristotele). La dottrina della Chiesa, in special modo con San Tommaso, le ha accolte, cioè le ha fatte proprie (<i>Gratia non tollit naturam, sed perficit</i>), insieme alle tre virtù <i>teologali</i> o <i>soprannaturali</i>: fede, speranza e carità, che ci vengono infuse a cominciare dal Sacramento del Battesimo. E’ evidente, allora, che la funzione pedagogica della legge umana è in riferimento solo alla promozione delle quattro virtù cardinali. Una legge che non avesse una funzione pedagogica, sarebbe antipedagogica, cioè diseducativa (<i>homines inducere ad vitia</i>) poiché rende viziosi i cittadini. L’alternativa, anche per un legislatore, è tra educare o diseducare, non esiste una posizione neutra (<i>tertium non datur</i>), non si può presumere di stare fermi, poichè l’accidia o pigrizia è un vizio.  Le considerazioni sulla funzione pedagogica della legge si possono estendere a tutti coloro che, in vario modo, esercitano la potestà politica e amministrativa. Il fondamento, infatti, che giustifica la potestà politica ed amministrativa, a qualsiasi livello, è uno solo: il «bene comune». Per San Tommaso il bene è il fine delle singole persone esistenti in una comunità (<i>Bonum commune est finis singularam personarum in communitate existentium</i>) e precisa che: «Lo scopo infatti che spinge le persone umane a riunirsi è che stando insieme possono condurre una vita buona. A sua volta però la vita si dice buona quando è ispirata alla virtù. La conclusione, dunque è che il fine dell’unione in cui si stringono gli uomini è la vita virtuosa. Una conferma concreta sulla validità di questa dottrina la troviamo nella constatazione che della società fanno parte soltanto coloro che hanno un forte rapporto comunitario proprio con la vita buona : altrimenti, se gli uomini si radunassero soltanto allo scopo di vivere, anche gli animali costituirebbero una parte del raggruppamento civile; se invece lo scopo fosse quello di accumulare beni di fortuna, tutti coloro che hanno tra di loro rapporti di mercato, apparterrebbero alla stessa città; così vediamo che vengono annoverati come facenti parte di una società soltanto coloro che sono <b> </b>guidati<b> </b> a una vita buona dalle medesime leggi e da un unico governo». Pertanto tutti quelli che ricoprono, in qualunque grado, incarichi nelle istituzioni nazionali o locali, poiché chiamati ad operare per il bene comune, svolgono anche una funzione pedagogica, in caso contrario, non operando per il bene comune, si compiono azione diseducative.</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-luglio/la-funzione-pedagogica-della-legge">La funzione pedagogica della legge</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il matrimonio può essere privatizzato?</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-giugno/il-matrimonio-puo-essere-privatizzato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 10:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[giugno 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • I sacramenti del Nuovo Testamento, come ci ricorda il can.840 del Codice di diritto canonico, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-giugno/il-matrimonio-puo-essere-privatizzato">Il matrimonio può essere privatizzato?</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • I sacramenti del Nuovo Testamento, come ci ricorda il can.840 del Codice di diritto canonico, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica. I sacramenti vengono sempre celebrati <i>coram populo Dei</i>. Essi sono per loro natura «pubblici» (in latino <i>publicus </i>è affine a <i>populus</i>). Il matrimonio, già presente nell’Antico Testamento, è stato elevato da Cristo Signore alla dignità sacramentale. Il sacramento del matrimonio, dunque, è, come gli altri sei sacramenti, un atto «pubblico» ed è di pertinenza, secondo l’aspetto giuridico-canonico, del «foro esterno». Il «foro» o piazza, nel diritto romano, era il luogo pubblico dove si compivano i negozi giuridici ed i giudizi. Nel diritto della Chiesa venne introdotta la distinzione tra «foro esterno» e «foro interno». Una distinzione che può lasciare perplessi gli esperti di diritto civile. Come si può avere un «foro interno» dove si pongono atti sconosciuti alla comunità? D’altra parte la Chiesa è una società <i>sui generis</i>,<i> </i>che ha come legge suprema la salvezza delle anime,<i> </i>e non può tenere unicamente in conto solo quanto succede «in piazza». Di primo acchito si potrebbe osservare che un conflitto tra «foro interno» e «foro esterno» è un conflitto tra coscienza e diritto, ma non è così; si tratta, invece, di un conflitto tra due norme canoniche all’interno dell’unico sistema giuridico, una delle quali rimane occulta e di conseguenza ignorata dalla comunità, mentre l’altra è pubblica. Queste considerazioni mi sono venute alla mente dinanzi al problema, che in questi giorni sta suscitando molta attenzione da parte di certi <i>mass-media</i>, quello cioè della comunione ai divorziati risposati, che è un fenomeno rilevante, ma inferiore rispetto a quello assai più vasto dei conviventi senza vincolo. Qualcuno propone come soluzione «ordinaria» per l’ammissione all’Eucaristia da parte dei divorziati che hanno contratto un nuovo matrimonio civile, il ricorso al «foro interno», cioè al confessore. A tal proposito è bene rammentare che quando un atto di «foro interno» consente un certo comportamento, valido pure per il «foro esterno», non lo si può attuare in questo «foro esterno», se contrasta con le norme pubbliche vigenti. Siccome non possono essere presentate prove dell’atto di potestà, la comunità non può riconoscere la legittimità di un tale comportamento. E’ per questo che, se un fedele ritiene di non essere legato nel «foro interno» dal vincolo matrimoniale derivato da una apparentemente legittima pubblica celebrazione (e non si esclude che la sua certezza possa corrispondere al vero), non può pretendere che la comunità riconosca il suo punto di vista soggettivo, nascosto e inverificabile, accettando di agire in modo contrastante con le norme in vigore. Il ricorso al «foro interno» è straordinario, segreto, privato (<i>privatus </i>in latino significa: separato, isolato, a parte). Il sacramento del matrimonio ha origine con un’azione pubblica <i>in facie Ecclesiae</i> e, ordinariamente, con un’altra azione pubblica termina. Nella Chiesa cattolica la conclusione di un vincolo matrimoniale avviene con una dichiarazione di nullità pronunciata, con sentenza, da un tribunale ecclesiastico dopo un processo. E’ da osservare che anche la prassi delle Chiese ortodosse circa l’autorizzazione alle cosiddette «seconde nozze» prevede un atto pubblico <i>coram populo Dei. </i>In presenza di un matrimonio fallito, con un divorzio, i fedeli delle Chiese ortodosse che si è riaccompagnano, non decidono da soli di accedere alla Comunione, ma fanno un’istanza al Vescovo, che completata un’istruttoria, emana un decreto, col quale, dopo un rito penitenziale pubblico, viene concesso di iniziare una convivenza sulla base della <i>oikonomia</i>,<i> </i>un concetto che nella tradizione ortodossa interpreta ed ispira le norme canoniche più alla condiscendenza che alla severità (<i>akribeia</i>). I prossimi Sinodi sul matrimonio e sulla famiglia dovranno affrontare diversi e gravi argomenti, non solo quello della comunione ai divorziati, ma tra i vari criteri che sarebbe auspicabile che guidassero i lavori vi è quello di non cadere nel rischio di collocare il sacramento del matrimonio tra le questioni private e individuali, mentre è azione di Cristo e della Chiesa.</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-giugno/il-matrimonio-puo-essere-privatizzato">Il matrimonio può essere privatizzato?</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Due Papi Santi e i &#8220;Sacri Canoni&#8221;</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-maggio/due-papi-santi-e-i-sacri-canoni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 07:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[maggio 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • Domenica 27 aprile 2014 sono stati iscritti due Papi nel Catalogo dei Santi della Chiesa Cattolica: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Papa Francesco ha voluto che questa duplice canonizzazione avvenisse insieme. Molte sono le motivazioni di questa decisione, di certo vi è quella che entrambi sono stati Romani Pontefici e che tutti [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-maggio/due-papi-santi-e-i-sacri-canoni">Due Papi Santi e i “Sacri Canoni”</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di Andrea Drigani •<b> </b><span style="line-height: 1.5em;">Domenica 27 aprile 2014 sono stati iscritti due Papi nel Catalogo dei Santi della Chiesa Cattolica: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Papa Francesco ha voluto che questa duplice canonizzazione avvenisse insieme. Molte sono le motivazioni di questa decisione, di certo vi è quella che entrambi sono stati Romani Pontefici e che tutti e due hanno avuto una popolarità così sentita e diffusa che si è trasformata, ben presto, in una vera e propria fama di santità. Tra i diversi elementi che accumunano Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, uno, in particolare, vorrei sottolineare: il loro grande interesse per l’aspetto legislativo della Chiesa, cioè per il diritto canonico. E’ bene rammentare che San Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, nel famoso discorso tenuto presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura, dopo aver annunciato la celebrazione di un Sinodo diocesano per l’Urbe e di un Concilio ecumenico per la Chiesa universale, aggiungeva che questi due avvenimenti avrebbero condotto all’«auspicato e atteso aggiornamento del Codice di diritto canonico». E’ evidente che Papa Roncalli collegava, in maniera stretta, lo svolgimento del Concilio Ecumenico (che lui volle denominare Vaticano II) con una nuova legislazione canonica. San Giovanni XXIII pensò che il Vaticano II non dovesse essere un concilio disciplinare, proprio questo vi era la necessità di un corpo normativo per accompagnare e coronare le indicazioni conciliari. Il Codice di diritto canonico, vigente nel 1959, era stato promulgato poco più di quarant’anni prima, nel 1917, da Papa Benedetto XV anche se la sua redazione era stata decisa, nel 1904, da San Pio X.  Il Codice canonico del 1917 rappresentava una novità nella storia della Chiesa, poiché non c’era mai stata una legislazione che avesse completamente assorbito la precedente e abolite tutte le collezioni normative anteriori. Taluni ritenevano che un «Codex» fosse in contrasto con la tradizionale flessibilità del diritto canonico attraversi gli istituti della consuetudine, della dispensa e dell’equità. San Giovanni XXIII era certamente a conoscenza delle discussioni, anche critiche, che avevano condotto alla codificazione del 1917. Il 28 marzo 1963 Papa Roncalli costituisce la Pontificia commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, per dare inizio, come lo stesso Pontefice affermò, al terzo punto del programma enunciato il 25 gennaio 1959. Poiché il nuovo Codice doveva essere la conseguenza del Concilio, la Commissione decise di iniziare i lavori dopo la conclusione del Concilio stesso. I lavori, infatti, ripresero sotto il pontificato di Paolo VI per terminare nell’aprile del 1982 quando fu presentata a San Giovanni Paolo II la bozza del nuovo Codice per la definitiva approvazione. Papa Wojtyla, personalmente, con l’aiuto di alcuni esperti, rivide tutto il testo e decretò che il Codice fosse promulgato il 25 gennaio 1983, nell’anniversario del primo annuncio dato da San Giovanni XXIII sull’aggiornamento del Codice. Il riferimento a questa data, festa della Conversione di San Paolo, veniva ribadito e precisato da San Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica «Sacrae disciplinae leges» nella quale dispose, per il 25 gennaio 1983, la pubblicazione del Codice di diritto canonico. Papa Woityła dichiarava che, così facendo, il suo pensiero si portava al medesimo giorno dell’anno 1959 quando Papa Roncalli comunicò la sua volontà di riformare il vigente «Corpus» delle leggi ecclesiastiche promulgato nl 1917.  Giovanni Paolo II si domandava, inoltre, perché Giovanni XXIII avesse avvertito la necessità di revisionare il Codice, la risposta – continuava Papa Wojtyla – forse si poteva trovare nello stesso Codice del 1917, oltreché nettamente voluta e richiesta dal Concilio Vaticano II. L’intuizione di Giovanni XXIII &#8211; scriveva Giovanni Paolo II – fu esattissima e bisogna dire che la sua decisione provvide in prospettiva al bene della Chiesa. Papa Francesco ha detto che: «Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa». Ed è per questo che la salvezza delle anime (</span><i style="line-height: 1.5em;">salus animarum</i><span style="line-height: 1.5em;">), come proclama l’ultimo canone del codice di diritto canonico, deve essere sempre nella Chiesa la legge suprema.      </span></p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-maggio/due-papi-santi-e-i-sacri-canoni">Due Papi Santi e i “Sacri Canoni”</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editoriale • Gesù: il Maestro sovrano del pensiero</title>
		<link>https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-aprile/articoli-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Drigani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 13:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aprile 2014]]></category>
		<category><![CDATA[mons. Andrea Drigani 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilmantellodellagiustizia.it/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Andrea Drigani • L’8 dicembre 1965, durante la cerimonia conclusiva del Concilio Ecumenico Vaticano II, Paolo VI consegnava simbolicamente al filosofo cattolico francese Jacques Maritain (1882-1973), il Messaggio dei Padri Conciliari agli uomini di scienza e del pensiero. Questo Messaggio diceva, tra l’altro, che: «Pensare è anche una responsabilità; guai a coloro che oscurano lo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-aprile/articoli-1">Editoriale • Gesù: il Maestro sovrano del pensiero</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di Andrea Drigani •</p>
<p>L’8 dicembre 1965, durante la cerimonia conclusiva del Concilio Ecumenico Vaticano II, Paolo VI consegnava simbolicamente al filosofo cattolico francese Jacques Maritain (1882-1973), il Messaggio dei Padri Conciliari agli uomini di scienza e del pensiero. Questo Messaggio diceva, tra l’altro, che: «Pensare è anche una responsabilità; guai a coloro che oscurano lo spirito con mille artifici che lo deprimono, lo inorgogliscono, lo fanno errare, lo deformano. Qual è il principio di base degli uomini di scienza se non di sforzarsi di pensare rettamente? Per questo – proseguiva il Messaggio – senza ostacolare i vostri passi, senza abbagliare i vostri sguardi, noi veniamo ad offrivi la luce della nostra lampada misteriosa: la fede. Colui che ce l’ha affidata è il Maestro sovrano del pensiero, Colui del quale noi siamo gli umili discepoli, il solo che abbia detto e potuto dire: <i>Io sono la Luce del mondo, io sono la Via, la Verità e la Vita</i>». Dopo quasi cinquant’anni questo Messaggio continua a rivolgersi alla nostra attenta valutazione. Infatti un certo modo di svolgere attività intellettuale, più o meno consapevolmente, corre il grave rischio di essere un artificio. Mi piace rammentare che il Tommaseo nel suo Dizionario dei Sinonimi annota : «<i>Artifiziale </i>che è d’arte, non di natura; <i>artificiato </i>cha ha tale artifizio che altera e cambia la natura…<i>Artefatto</i> ha senso molto affine a <i>artificiato</i> , ma più forte. Cosa artefatta, non solo è fatta molto dall’artifizio, ma è tutta d’artificio».  Sembra, anche oggi, che alcuni pensatori favoriscono più l’oscurità che il chiarore. E non si comprende quale ne sia il vantaggio. Non si capisce perché si voglia chiudere volontariamente gli occhi alla luce per restare nel buio. Si esalta, e anche giustamente, il dubbio, che gli antichi denominavano «fluctuatio inter opposita», cioè quello stato della mente in cui la persona rimane esitante tra due o tre proposizioni che non possono essere vere contemporaneamente, perché l’affermazione dell’una è la negazione dell’altra. Il dubbio, tuttavia, non può essere una condizione permanente, stabile, fissa, ma segna l’inizio di un  moto di ricerca e di studio. Il dubbio, infatti, si deve sciogliere; sciolto un dubbio ne può sorgere un altro e anch’esso va risolto: questa è la storia di un pensiero responsabile. Scriveva, a tal proposito, Sant’Agostino: «Cerchiamo con il desiderio di trovare, troviamo con il desiderio di cercare ancora». I Padri conciliari, nel 1965, offrivano una lampada per uscire dall’oscurità e dall’incertezza: Gesù Cristo («Il Maestro sovrano del pensiero»). La Verità, infatti, non è un concetto o un idea, bensì una Persona: Gesù Cristo. E’ quanto viene riaffermato, peraltro, dal Concilio Vaticano II laddove, nella Costituzione <i>Gaudium et spes</i>, si dichiara che in «In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando i mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione». Pensare cristianamente vuol significare aver fiducia nella fede, grande amica dell’intelligenza. A ciò vuole contribuire questa rivista online che è intitolata «Il mantello della giustizia» secondo l’espressione del Libro di Isaia (61,10). Il profeta nell’esprimere la sua gioia e la sua esultanza per essere nel Signore e del Signore, è consapevole che Dio lo ha avvolto, appunto, col mantello della giustizia. La giustizia è la virtù per la quale si deve dare ad ognuno quello che è suo diritto, e tra questi diritti vi è anche quello di conoscere e di seguire l’insegnamento cristiano, nelle diverse circostanze personali, sociali e culturali. Il nostro compito è quello di aiutare a far sì che questo diritto venga sempre meglio garantito e sviluppato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="line-height: 1.5em;">NUMERO DI APRILE  2014</span></h4><p>The post <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it/articoli-del-mese-di-aprile/articoli-1">Editoriale • Gesù: il Maestro sovrano del pensiero</a> first appeared on <a href="https://www.ilmantellodellagiustizia.it">Il Mantello della Giustizia</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
