Prassi liturgica e obbedienza alla circostanza

1584124921614_1584124944.jpg--di Alessandro Clemenzia · In questo tempo di pandemia si sono incontrati, e forse scontrati, due tipi di necessità: uno imposto dalla circostanza, che richiedeva al singolo cittadino di non uscire dalla propria abitazione, neanche per adempiere al precetto domenicale; un altro, invece, riguarda l’adempimento di una prassi del senso religioso, anche se differentemente in base alle varie esperienze di fede. A partire da questo incontro/scontro è sorto un dibattito, tanto in ambito teologico-sacramentale, quanto in quello pastorale-spirituale, coinvolgendo, per l’interdisciplinarità dell’argomento, anche esperti del mondo politico, giuridico e canonico.

Il dibattito ha fatto spostare l’attenzione da una dimensione più soggettiva della situazione sociale a una più oggettiva: dalla necessità di partecipare all’assemblea liturgica alla domanda sulla legittima sospensione della forma pubblica della Messa, attraverso un atto di legge. I vari interventi ruotano attorno alla seguente domanda: il mezzo usato dal governo è stato realmente necessario? Certamente va riconosciuto che la decisione di sospendere le liturgie pubbliche, richieste dal governo e dalle ordinanze regionali, è stata anche recepita dalla Conferenza Episcopale Italiana, in ottemperanza al principio di reciproca collaborazione con lo Stato italiano (sancito dal Concordato, articolo 1).

Al di là del Concordato, che segna certamente un punto di non ritorno, è importante fare riferimento a una prassi che nella Chiesa è sempre esistita, basti pensare ai provvedimenti presi da Alessandro VII a causa di una terribile peste che dilagò nella città di Roma nel 1656, oppure alle disposizioni emanate dall’Arcivescovo di Lucca Giulio Arrigoni a causa del colera, avvenuto tra il 1854 e il 1855.

La polemica, soprattutto in ambito giuridico, riguarda non tanto la decisione della Conferenza Episcopale Italiana di recepire e disporre quanto richiesto dal governo e interrompere le liturgie pubbliche, ma la performatività di quanto affermato dal governo nel dichiarare sospese le Messe nella forma pubblica. Per approfondire questo argomento – che fuoriesce dalle mie personali competenze – vorrei riportare due contributi di esperti, recentemente usciti: uno, scritto da Massimiliano Viola, dottorando di ricerca in diritto costituzionale e cultore della materia in diritto pubblico, l’altro, da Andrea Drigani, docente di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze).

Il primo tratta l’argomento esclusivamente da un punto di vista giuridico. La questione fondamentale è quella di comprendere se lo Stato italiano, pur riconoscendo le finalità delle restrizioni nel contenimento della propagazione del virus, abbia realmente il potere di sospendere le “riunioni” di carattere religioso. Per rispondere a ciò, Viola si rifà al principio di proporzionalità, al quale ogni forma di autorità deve essere soggetta, e scrive: «Ora, è noto che il giudizio di proporzionalità è tradizionalmente scandito in tre fasi: (i) la valutazione dell’idoneità dei mezzi prescelti rispetto al fine da perseguire; (ii) la verifica intorno alla necessarietà del mezzo adottato, che deve imporre il minor sacrificio possibile degli altri diritti o interessi protetti; (iii) la proporzionalità in senso stretto, che guarda agli effetti dell’atto, secondo uno schema di costi-benefici, non dovendo gravare in modo eccessivo sul destinatario della misura. Si tratta, a ben vedere, di un’analisi sul quomodo del potere».

Alla luce di questo principio, secondo Viola nascono alcune perplessità: riconoscendo il caso d’emergenza sanitaria in cui ci si trova, il culto pubblico da parte dello Stato non può essere impedito, a norma della Costituzione, se non per motivi di buon costume. Proprio per questo la soluzione circa le celebrazioni liturgiche poteva essere la medesima delle restrizioni usate per il supermercato, e non l’impossibilità di assistere al culto. Non solo, secondo l’autore bisogna ricordare che «a essere posta in dubbio è la sussistenza, in capo allo Stato italiano, del potere di dichiarare unilateralmente sospese le sante Messe nella forma pubblica», e questo in forza del fatto che i due ordinamenti, secondo il Concordato, sono separati tra loro, per questo gli effetti del potere dell’uno sono nulli per l’altro; alla Chiesa, inoltre, a norma dei Patti lateranensi, deve essere assicurata la libertà di esercizio di culto. Viola riconosce tuttavia l’intervento della Conferenza Episcopale Italiana, la quale – come autorità ecclesiastica – può eccezionalmente dispensare dal precetto della partecipazione assembleare alla Messa domenicale.1586618199106

Senza entrare negli altri temi trattai, vorrei passare al contributo del prof. Drigani, il quale rintraccia come punto di partenza della riflessione il preambolo dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, sottoscritto il 18 febbraio 1984. Certamente, la libertà di culto è affermata dalla Costituzione italiana; eppure – ricorda Drigani – la Dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae fa una precisazione, ribadendo che l’esercizio del diritto alla libertà religiosa, essendo esercitato nella società umana, deve essere regolato da alcune norme, e tra queste vi è il principio morale della responsabilità personale e sociale: «nell’esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune». Pur rimanendo aperti gli edifici di culto, di fronte un caso di pandemia ci si trova in uno stato di emergenza tale, in cui al precetto religioso devono passare avanti la tutela degli altri, il bene comune e la solidarietà sociale. Il canonista termina la sua riflessione riconoscendo lo stato di necessità in cui ci si trova e ricordando un antico principio del diritto romano: «Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem».

Come si può osservare, si tratta di due contributi che offrono diverse chiavi interpretative sulla questione; al di là di uno schierarsi dall’una o dall’altra parte, è importante conoscere le ragioni di entrambe. Sia Massimiliano Viola che Andrea Drigani aprono all’ecclesiologia interessanti prospettive di ricerca.