“Il senso di un diritto comune”. Un libro di Andrea Drigani

img_20160705_175729di Francesco Romano • Questo libro pubblicato, per la Libreria Editrice Fiorentina, dal Prof. Andrea Drigani può essere definito a ragion veduta un compendio delle così dette Regulae iuris formulate dal noto giurista medievale Dino Mugellano. Si tratta di 88 aforismi di senso giuridico, come giustamente l’Autore della pubblicazione li presenta a partire dal titolo del suo libro.

Questo libro, infatti, non è solo l’elenco delle Regulae iuris, così come vennero consegnate a modo di catalogo in appendice al Liber Sextus di Bonifacio VIII, ma di un approfondito commento a ogni singola Regula, riportata e trascritta dal Drigani in lingua latina, come è nell’originale, aggiungendovi anche la traduzione in italiano. In altri tempi non lontani sarebbe parso offensivo fornire al lettore la traduzione dal latino, ma oggi è diventata un’esigenza per permettere ai più l’accesso alle fonti del diritto dopo essere venuta meno, anche in gran parte degli operatori del settore, la familiarità con quella lingua ormai divenuta sempre più “morta”.

Il senso di questo studio non vuole essere solo un’operazione di cultura giuridica, che per altro suscita sempre un rinnovato interesse da parte degli stessi studiosi specialisti della materia, ma intende anche offrire la riscoperta della sua utilità nell’applicazione pratica a coloro che nelle varie mansioni ordinarie cooperano nell’ambito ecclesiastico con l’esercizio della giurisdizione. Questo, ovviamente, richiederebbe anche la cognizione di alcuni rudimenti di storia e filosofia del diritto per comprendere l’utilità di questi aforismi che da molti secoli hanno aiutato a rafforzare la comprensione, per esempio nell’amministrazione della giustizia, della relazione tra species iuris e species facti per giungere a conclusioni di merito più sicure nel loro fondamento giuridico.

A questo scopo viene in aiuto una dotta introduzione al volume dove l’Autore inquadra la raccolta degli aforismi nell’ampio panorama dello ius commune che ha segnato la storia dell’Europa medievale, quale sistema giuridico che come un idem sentire ha orientato i giuristi, giureconsulti e giudici nell’interpretazione delle leggi civili ed ecclesiastiche.

Come è noto, il diritto romano riscoperto da Irnerio nei frammenti del Codice di Giustiniano viene rielaborato dai Maestri della scuola di Bologna, quale scienza autonoma rispetto alle artes liberales, realizzando una normativa giustinianea quale diritto vigente ufficiale. Si viene così a concretizzare l’idea di una società cristiana legata non solo da una fede, ma anche da una legge “comune”. Anche i testi canonistici recepiranno queste norme riscoperte del diritto romano come lex saeculi della Chiesa.

Il diritto dell’Impero è ius commune perché a esso si collegano una molteplicità di diritti particolari sorretti da una “comune” ratio, e in esso si riassumono una pluralità di sistemi normativi che prendono forma nei vari diritti statutari, consuetudinari riconoscendone la funzione sussidiaria o suppletiva. La legittimazione del “diritto proprio” nell’alveo del “diritto comune” dell’Impero romano-germanico medievale, concepito come respublica christiana, permetterà a ciascuna comunità politica di reggersi – sempre secondo una ratio “comune” fondata sull’universalità dell’unum ius – con leggi proprie in ossequio alla propria storia, consuetudini e specifiche finalità da realizzare.

Risalendo al II secolo d. C., Andrea Drigani allarga il panorama con uno sguardo rivolto al concetto di “diritto comune” come è stato espresso dal giurista romano Gaio e ritrovato in un frammento delle Istituzioni nel Digesto per designare il diritto delle genti fondato sulla naturalis ratio, quale patrimonio condiviso dall’intera comunità umana e distinto dagli iura propria delle singole civitates: “omnes populi qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio partim communi omnium hominum iure utuntur” (D. I, I, 9).

Per completare il quadro del “diritto comune” non poteva mancare il riferimento all’esperienza giuridica inglese della “common law” che sin dal XII secolo costituisce un diritto unitario avendo come fonte non la via legislativa bensì quella giurisdizionale, cioè le sentenze dei giudici delle corti superiori da cui vengono elaborate un insieme di regole giuridiche generali alle quali devono attenersi le corti inferiori sulla base del principio dello stare decisis, come ci ricorda il nostro Autore. In questo senso il sistema della “common law” presenta diverse analogie col sistema medievale del “diritto comune”.

Il senso delle Regulae iuris di Dino Mugellano viene spiegato da Andrea Drigani nel contesto del “diritto comune” medievale fino a risalire al Corpus iuris civilis di Giustiniano. L’Autore del libro riporta una celebre citazione che il giureconsulto Paolo attribuisce a Sabino: “Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur” (D.50.17.1) che tradotto significa “La regola è ciò che spiega brevemente una cosa così com’è. Non perché dalla regola si tragga il diritto, ma perché è dal diritto che la regola trae la sua origine. Per mezzo della regola, dunque, si trasmette una breve spiegazione delle cose”.

La regola scaturisce dal diritto e non viceversa, quindi non va considerata in sé come norma cogente, ma come aforisma. La norma esprime un comando mentre la regola con la sua spiegazione ne illumina il senso. Per il diritto romano le Regulae iuris sono una semplificazione della scientia iuris attraverso una elaborazione in modo sintetico dei principi giuridici generali. Le regulae iuris sono delle massime contenute nelle fonti di diritto romano. I giuristi romani si servivano di esse per trovare soluzioni a casi concreti attraverso un processo di astrazione fino a fissare principi generali che sarebbero stati poi applicati con un procedimento induttivo a casi simili. La Regula, afferma il Drigani, è un aforisma che si colloca in una dimensione sapienziale non legata a vicende concrete e per questo è utile per gli uomini di ogni tempo.

Dino Mugellano arriverà alla stesura degli 88 aforismi giuridici rimanendo nell’alveo della tradizione giuridica dello ius commune. La fonte delle Regulae dello ius commune sono reperibili nel catalogo dei 211 aforismi contenuti del Corpus giustinianeo. Dino Mugellano, passando attraverso le sententiae dei giureconsulti romani Paolo, Papiniano, Ulpiano e Modestino, ripercorre i glossatori del Decretum Gratiani, delle Decretali del Liber Extra e del Liber Sextus, per giungere alla redazione delle 88 Regulae iuris. Esse non sono solo una cernita tratta dall’ampio panorama della civiltà giuridica romana e medievale, ma anche una riscrittura che sa coniugare la dimensione sapienziale con la fedeltà e la tradizione giuridica attraverso un processo di astrazione in cui gli iura propria non confliggono con lo ius commune, ma ne sono entrambi rappresentati.

La conclusione cui perviene Andrea Drigani, guardando all’attuale frastagliato panorama europeo, auspica la necessità di una riscoperta del senso di un “diritto comune” in cui quell’idem sentire che caratterizzò la civiltà europea medievale torni a rifiorire ed essere il principio ordinatore dei molteplici iura propria che caratterizzano gli attuali stati nazionali. In una visione universalistica il “particolare” è un patrimonio quando non si chiude nella difesa del proprio egoismo, ma sa interagire con lo ius commune quale principio informatore e ratio di ciascun ius proprium.

Le Regulae iuris di Dino Mugellano redatte in forma di aforismi, non sono definizioni, ma offrono descrizioni generali e astratte che non si legano a fatti o circostanze particolari. Per questo sono da considerarsi come un compendio del plurisecolare ius commune che continuerà a svolgere il suo influsso fino al Code civile di Napoleone. La rilettura di questi aforismi giuridici, conclude Andrea Drigani, potrebbe suscitare ancora oggi un rinnovato interesse per quel principio ispiratore insito nel “diritto comune” che per molti secoli rappresentò il fondamento dell’organizzazione della società europea conciliando l’unità e la distinzione, lo ius commune e lo ius proprium.