“Diritto proprio” e identità giuridica e carismatica di un Istituto di vita consacrata nell’alveo del “diritto comune” della Chiesa universale.

751 500 Francesco Romano
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Chiostro_San_Benedettodi Francesco Romano • Sintesi storica di un concetto giuridico. Nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Chiesa il significato del binomio «diritto comune» – «diritto proprio» e la loro relazione fondata sulla ratio condivisa, possono essere meglio compresi partendo dalle fonti storico giuridiche.

“Diritto proprio” e “diritto comune” sono termini con cui nella storia del diritto medievale si identifica l’esperienza giuridica che andò sviluppandosi in Europa sin dal X secolo, con il suo apice tra il XII e il XIII secolo, sul fondamento universalistico di unità della società cristiana che, nel suo aspetto temporale, si incarnò nel Sacro Romano Impero.

Il diritto romano riscoperto da Irnerio nei frammenti del Codice di Giustiniano viene rielaborato dai maestri della scuola di Bologna, quale scienza autonoma rispetto alle artes liberales, realizzando una normativa giustinianea come ufficiale diritto vigente. Si viene così a concretizzare l’idea di una società cristiana legata non solo da una fede, ma anche da una legge “comune”. Anche i testi canonistici recepiranno queste norme riscoperte del diritto romano come lex saeculi della Chiesa.

Nel pensiero dei giuristi medievali il ritrovato diritto romano è universale perché è il diritto di tutto l’Impero, ed è anche “comune” perché con funzione sussidiaria sono giustapposti, senza configgere, i vari iura propria, cioè i vari “diritti propri” di ciascuna comunità politica all’interno dell’Impero rappresentati da statuti, consuetudini ecc.

Un’altra descrizione del “diritto comune” la ritroviamo in un frammento delle Istituzioni di Gaio nel Digesto per designare il diritto delle genti fondato sulla naturalis ratio, quale patrimonio condiviso dall’intera comunità umana e distinto dagli iura propria delle singole civitates: “omnes populi qui legibus et moribus reguntur partim suo proprio partim communi omnium hominum iure utuntur” (D. I, I, 9).

In sostanza, il diritto dell’Impero è “comune” perché a esso si collega una molteplicità di diritti particolari sorretti da una “comune” ratio. Il “diritto comune” è tale perché postula una pluralità di sistemi normativi – vedi ad es. i vari diritti statutari, consuetudinari ecc. – riconoscendo la funzione sussidiaria o suppletiva per i suoi principi generali e categorie astratte capaci di comprendere giuridicamente un numero indefinito di fatti dell’esperienza. La legittimazione del “diritto proprio” nell’alveo del “diritto comune” dell’Impero romano-germanico medievale, concepito come respublica christiana, permetterà a ciascuna comunità politica di reggersi – sempre secondo una ratio “comune” fondata sull’universalità dell’unum ius – con leggi proprie in ossequio alla propria storia, consuetudini e specifiche finalità da realizzare.

Analogia con il diritto canonico. Il Codice di Diritto Canonico, che costituisce una parte del più ampio ordinamento giuridico vigente nella Chiesa universale, appartiene al “diritto comune”, detto anche “universale”, della Chiesa, quale principio informatore e ratio dei vari “diritti propri” che regolano le molteplici strutture, circoscrizioni e categorie di persone al suo interno. Il II Libro del CIC contiene norme “comuni” in vigore in tutta la Chiesa per le specifiche forme di vita consacrata (cann. 573-730).

Specularmente al “diritto comune” sta il “diritto proprio” di una determinata forma di vita consacrata, meglio conosciuto come costituzioni. In questi casi il “diritto proprio” è così chiamato perché è il singolo Istituto di vita consacrata che se lo dà con l’approvazione della competente Autorità della Chiesa (can. 587 §2). Il “diritto comune”, in quanto generale, riconosce a ogni Istituto di vita consacrata spazi di “giusta autonomia” normativa (can. 586 §1) con funzione sussidiaria e di ratio nella elaborazione del “diritto proprio”. Per questo motivo la relazione tra “diritto comune” e “giusta autonomia” normativa non significa contrapposizione antinomica o configgente.

Il “patrimonio”, di cui al can. 578, è custodito nel “diritto proprio” e riguarda l’intendimento (mens) e i mezzi di attuazione (proposita) del fondatore, ma soltanto tra quelli che la competente Autorità della Chiesa intende sancire, le sane tradizioni quali elementi in grado di innovare conservando la fedeltà al “patrimonio”, la natura, il fine e l’indole dell’Istituto. Pertanto, il “diritto proprio” di ogni Istituto, che il Legislatore riconosce (can. 586 §1: agnoscitur) quale diritto nativo, è dato dalle costituzioni che ne custodiscono il “patrimonio” e includono le norme sul governo, la disciplina dei membri, la loro formazione e incorporazione, l’oggetto proprio dei sacri vincoli (can. 587 §1). Al “diritto proprio” appartiene anche la normativa accessoria cioè le norme applicative, i direttòri, i regolamenti ecc. (can. 587 §4). Ne deriva che il “diritto proprio” include le costituzioni, ma non si esaurisce con esse. Infatti, l’osservanza di una norma può essere richiesta con due espressioni che non sono univoche: “a norma delle costituzioni” oppure “a norma del diritto proprio”. Il primo caso si limita a richiedere l’osservanza delle costituzioni. Il secondo caso richiede l’osservanza per casi specifici di norme che possono trovarsi sia nelle costituzioni che nelle norme applicative ecc. (cf Communicationes 1(1983)70, can. 553).

In conclusione, dalla lettura congiunta del can. 586 e del can. 578, il “diritto proprio”, rappresentato principalmente dalle costituzioni, è fonte di quella “giusta autonomia [ad intra e ad extra] di vita e specialmente di governo mediante la quale l’Istituto di vita consacrata può valersi nella Chiesa di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio di cui al can. 578″ (can. 586). In effetti, il can. 578 parla di “intendimento e progetto dei fondatori” che trovano riconoscimento non in modo assoluto, ma solo nella misura in cui vengono “sanciti dalla competente Autorità della Chiesa” la quale si pronuncia nel merito attraverso l’approvazione di testi costituzionali (can. 587 §§1-2).

Pertanto, ciascun “diritto proprio” individua e contraddistingue la realtà in cui si struttura l’Istituto di vita consacrata nell’ambito della categoria più generale del “diritto comune” della Chiesa universale.

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Francesco Romano

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