Quale sarà la sorte dei nostri beni dopo la morte?

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di Livia Brilli · La nostra generazione parla di tutto: ambiente, diritti, futuro professionale, salute mentale. Eppure, appena si nomina la parola “testamento” o “successione”, cala il silenzio. Ma cosa succede a i beni dopo la morte di un soggetto?                                                                                                    Con il termine “successione” si indica il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno a più diritti o rapporti giuridici indipendentemente dal fatto che siano attivi o passivi. Questo perché la morte dell’ individuo determina il sorgere di quella che è stata definita “l’ esigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare”.  Gli interessi legati a questa esigenza sono numerosi:

  • Primo fra tutti emerge l’ interesse dell’ ereditando che si preoccupa della sorte post mortem dei suoi beni;
  • In secondo luogo dobbiamo tenere presente l’ interesse dei familiari del de cuius, le persone a lui affettivamente più vicine e che dipendevano economicamente da lui;
  • In terzo luogo sono interessati alla sorte del patrimonio ereditario i creditori del de cuius, per i quali la dispersione o l’insufficienza dell’ asse ereditario possono costruire non pochi rischi.

Ma chi decide la sorte del patrimonio ereditario? La sorte del patrimonio ereditario è innanzitutto lasciata alle decisioni dello stesso ereditando, che può disporre dei propri beni mediante testamento. Dobbiamo precisare che se al de cuius sopravvivono stretti congiunti il legislatore limita la libertà del testatore, in quanto riserva a dovere di questi una quota del patrimonio del defunto variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritti i c.d. legittimari (coniuge, persona unita civilmente, figli e ascendenti), questa questa è la c.d. quota legittima. Per la parte disponibile del suo patrimonio il de cuius può provvedere come preferisce. Nel caso in cui il de cuius non abbia provveduto a disporre mediante testamento dei propri beni, è la legge a dettare i criteri per la devoluzione del patrimonio relitto.

Comunemente si pensa che chi succede si chiama erede e invece la denominazione che viene data al soggetto dipende dalla forma di successione. La successione mortis causa può essere a titolo universale, allora si parlerà di erede o coeredi, o a titolo particolare e allora si parlerà di legato. Nel caso di legato la chiamata riguarda esclusivamente uno o più diritti o rapporti giuridici determinati, nel caso di successione a titolo universale la chiamata comprende complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare in tutti i rapporti trasmissibili facenti capo al de cuius al momento della morte.

Una differenza importante tra legato ed erede riguarda l’ aspetto del pagamento dei debiti:

  • L’ erede è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti e pesi ereditari;
  • Il legato risponde esclusivamente degli oneri a lui imposti o dei debiti inerenti alla cosa legata, nei limiti del valore attribuito al bene.

Posso accordarmi con un soggetto, tramite contratto, per farmi designare come successibile al momento della sua morte? No. La designazione del successibile può avvenire in due modi: per legge o per testamento. E esclusa la successione per contratto. Il codice civile vieta esplicitamente varie tipologie di patti successori:

  • Confermativi o istitutivi: tizio conviene con Caio di lasciargli la propria eredità. Questo patti, vincolando il de cuius gli toglierebbero quella libertà di disporre che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte.;
  • Dispositivi: vendo a Caio i beni che dovrebbero pervenirmi dall’ eredità di Tizio.
  • Rinunciativi: convengono con Caio di rinunciare all’ eredità di Tizio non ancora devoluta.

Per quanto riguarda i patti dispositivi e rinunciativi dobbiamo ritenere che il legislatore abbia voluto impedire che un soggetto possa disporre con leggerezza di sostanze che non gli appartengono ancora e di cui l’ acquisto non può essere mai sicuro. Chi può succedere? La capacità di succedere spetta a qualunque persona fisica che, al momento dell’ apertura della successione, sia già nata e sia ancora in vita. È possibile designare come successibile un nascituro? È possibile, il legislatore concede la capacità di succedere a coloro che al tempo dell’ apertura della successione erano soltanto concepiti (art. 462 c.c.) presumendo che fosse già concepito chi sia nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Cos’ è un testamento? Il testamento è un atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze.      L’ articolo 587 del codice civile sancisce che il testamento è revocabile fino all’ ultimo momento di vita del testatore. Il principio della revocabilità è inderogabile: non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ogni clausola a riguardo non ha effetto.

La caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto patrimoniale anche se può contenere disposizioni di carattere non patrimoniale come la designazione di un tutore o il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. È un atto strettamente personale, quindi non è ammessa la rappresentanza, né volontaria, né legale: non si può avere un test di un incapace ad opera del genitore o del tutore.

Infine che compiti ha l’ esecutore testamentario? L’ esecutore ha il compito di curare l’ esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto. Di regola l’ esecutore ha il possesso dei beni ereditari e deve amministrarli come un buon padre di famiglia. Al termine del suo ufficio l’ esecutore deve rendere conto della gestione e consegnare i beni all’ erede.

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