Il principio della «sana cooperazione» tra la comunità politica ed ecclesiale.

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di Francesco Romano • Fin da bambini la conoscenza dei Patti Lateranensi era un dato scontato, pur ancora ignorando di cosa si trattasse, perché era giorno festivo civile e giorno di riposo lavorativo con chiusura di scuole e uffici pubblici. Il governo Andreotti nel 1977 abolì alcune festività sopprimendone gli effetti civili tra cui l’Epifania, San Giuseppe, l’Ascensione, il Corpus Domini e i SS. Pietro e Paolo, per contenere i costi sociali e i “ponti” festivi.

I Patti Lateranensi rappresentavano infatti un evento storico di grande rilievo sociale e politico perché pose fine alla “Questione Romana”, riconobbe l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede, creando lo Stato della Città del Vaticano. Regolando i rapporti Stato-Chiesa tramite un Trattato, una Convenzione Finanziaria e un Concordato, furono stabiliti alcuni principi quali la religione cattolica come religione di Stato e gli effetti civili del matrimonio canonico.

Per contribuire a una maggiore sicurezza e al conseguimento di una più notevole penetrazione nella società alla Chiesa restava il mezzo tradizionale dei concordati.

Pio XII nel discorso tenuto nel 1953 ai giuristi cattolici italiani, tra le altre cose, ebbe adire che “I Concordati sono per essa [la Santa Sede] una espressione della collaborazione tra Chiesa e Stato. Essa per principio, ossia in tesi, non può approvare la completa separazione fra i due Poteri. I Concordati debbono quindi assicurare alla Chiesa una stabile condizione di diritto e di fatto nello Stato, con cui sono conclusi, e garantire ad essa la piena indipendenza nell’adempimento della sua divina missione”.

Il Italia il sistema di relazioni tra Chiesa e Stato aveva trovato la sua forma codificata nei Patti Lateranensi del Trattato Lateranense e del Concordato firmati l’11 febbraio 1929, divenendo anche un modello di relazioni all’interno della comunità internazionale in vista dei vari concordati tra Stati e Santa Sede. Il punto centrale sta proprio nel Preambolo in cui da una parte la Santa Sede riconosce definitivamente la risoluzione della questione romana, dall’altra lo Stato italiano riconosce e garantisce l’assoluta indipendenza alla Santa Sede, come soggetto di diritto internazionale, quale Stato della Città del Vaticano: esso riaffermava la religione cattolica quale religione dello Stato.

Durante il pontificato di Pio XII, cui si deve l’enunciazione del principio di “sana laicità dello Stato” espresso in un discorso del 1958, furono conclusi tre concordati e tutti con regimi totalitari, forse anche con l’intento di difendere la Chiesa da imprevedibili orientamenti dei dittatori e sicuramente per la maggior facilità di accordi con essi e per il fatto che ci si trovava di fronte a uomini di Stato, come Franco e Salazar che si proclamavano apertamente cristiani. La finalità era di preservare il valore di uno stato laico dalla sua deriva laicista che soffoca la presenza di valori e confessioni religiose.

Il primo concordato fu firmato con il Portogallo di Salazar nel 1940; il secondo con la Spagna di Franco nel 1953; il terzo con lo Stato di San Domingo del dittatore Trujllo. Tutti furono sostanzialmente favorevoli alla Chiesa e riproducevano in gran parte lo schema dei Patti lateranensi: riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa e il libero esercizio delle sue attività, particolari privilegi per il clero e le associazioni e organizzazioni ecclesiastiche, insegnamento religioso nelle scuole, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni canonici, ecc.

Quello con il Portogallo conservava qualche traccia dello spirito laicista dominante nei governanti di quel paese in epoca precedente: non vi si parlava di religione di Stato e lo Stato manteneva il divorzio nella sua legislazione; il governo si mostrò invece molto più accondiscendente verso la Chiesa nell’accordo missionario siglato nello stesso anno. Nel concordato si affermava però ancora che, “in armonia con le proprietà essenziali del matrimonio canonico, i coniugi rinunzieranno alla facoltà civile di chiedere il divorzio, che perciò non potrà essere applicato dai tribunali civili ai matrimoni cattolici”.

Di particolare significato fu il Concordato concluso nel 1953 con la Spagna. In esso la religione cattolica era riconosciuta unica religione di Stato e la Chiesa come società perfetta. Ai vescovi venne affidato il controllo sull’istruzione mentre lo Stato si impegnava a offrire l’appoggio alla diffusione del cattolicesimo, mettendo largamente a sua disposizione i mezzi di comunicazione sociale. Gravi limitazioni venivano poste agli acattolici, ai quali veniva permesso l’esercizio del culto soltanto in privato, mentre il matrimonio civile poteva essere celebrato soltanto se entrambe le parti non avessero professata la religione cattolica. Era certamente uno dei concordati apparentemente più vantaggiosi, se non il più vantaggioso, stipulato dalla Santa Sede, e il generalissimo Franco così poteva pronunciarsi alle Cortes: “Lo Stato riceve dalla Chiesa attraverso il Concordato una grande cooperazione morale e in cambio dà alla Chiesa i mezzi per compiere la sua missione sulla terra”. Proprio per questo poteva pure prestarsi anche a sfruttamento politico: il regime poteva apparire sempre più come il difensore e il protettore della hispanidad, della cultura e della civiltà spagnola cattolica.

Anche negli altri paesi si cercherà di ristabilire gli antichi rapporti concordatari o almeno di creare delle possibili basi di accordi, e contemporaneamente si procurerà di assicurare alla Chiesa alcuni privilegi per mezzo dei partiti di ispirazione cristiana al governo.

Così la Repubblica Federale Tedesca – costituitasi nel 1949 dalla riunificazione delle tre zone occupate da americani, inglesi e francesi e dal territorio di Berlino Ovest – riconoscerà nella Carta costituzionale, la Legge fondamentale di Bonn, i fondamentali diritti di libertà religiosa per tutte le Chiese come corporazioni di diritto pubblico e deciderà pure di riprendere le sue relazioni con Roma sulla base del Concordato del 1933. E la Santa Sede, che già vi aveva inviato un visitatore apostolico, lo eleverà nel 1950 al rango di nunzio.

Arrivando a tempi più recenti, per la Dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa è dovere dello Stato di tutelare la libertà religiosa di tutte le confessioni religiose per la quale l’istituto concordatario è lo strumento che regola in via bilaterale il diritto alla libertà religiosa.

La Costituzione conciliare Gaudium et Spes al n. 76, pur non addentrandosi nell’istituto concordatario, esprime due principi fondamentali riguardo alle relazioni tra comunità politica ed ecclesiale: “la comunità politica e la Chiesa sono nel proprio campo entrambe autonome e indipendenti”. Il secondo principio è la “sana cooperazione” tra la comunità politica ed ecclesiale per il servizio alla vocazione personale e sociale dell’uomo

I due documenti conciliari entrano nel Preambolo dell’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 1984, oltre che all’art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana, quale criterio ermeneutico dello stesso Accordo.

Il 18 febbraio 1984 con l’Accordo di Villa Madama viene stipulato il nuovo Concordato, un testo di revisione del Concordato del 1929, sottoscritto dal card. Agostino Casaroli e il Presidente del Consiglio Bettino Craxi, che da una nuova prospettiva al rapporto tra istituto concordatario, la Costituzione della Repubblica Italiana e il Concilio Ecumenico Vaticano II, in rapporto al diritto alla libertà religiosa.

Nel XX secolo la diplomazia della Santa Sede ha utilizzato accordi e concordati per regolare i rapporti con gli Stati, come dimostrano i celebri Patti Lateranensi del 1929 con l’Italia, che istituirono lo Stato della Città del Vaticano e regolarono la materia ecclesiastica, poi aggiornati nel 1984 (Accordo di Villa Madama) per allineare le relazioni ai principi della Repubblica Italiana, garantendo indipendenza e sovranità reciproche, collaborazione e rispetto dei diritti umani e religiosi.

La Santa Sede intrattiene rapporti diplomatici con oltre 180 Stati, fungendo da mediatore super partes nei conflitti internazionali, promuovendo pace e cooperazione attraverso la diplomazia bilaterale e multilaterale.

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Francesco Romano

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