di Francesco Romano • Al progresso tecnico-scientifico del nostro tempo non sembra corrispondere un adeguato sviluppo etico e sociale, bensì una involuzione culturale e morale che non sa riconoscere e rispettare in ogni ambito e livello le coordinate essenziali dell’esistenza umana, senza parlare dell’indifferenza per la dimensione trascendente.
Per Benedetto XVI nella Lettera enciclica Spe salvi (n. 22) si può parlare di progresso tecnico se questo si accompagna al progresso della formazione etica dell’uomo finendo per diventare una minaccia per l’uomo e il mondo.
Un esempio concreto che è sotto gli occhi di tutti riguarda il campo delle comunicazioni private e mass-mediatiche dove le possibilità tecniche crescono a dismisura, con una preoccupante sproporzione tra mezzi e tecnica, ma non una crescita dell’amore per la verità e il senso di responsabilità davanti a Dio e agli uomini.
Il riflesso di questa situazione nella vita della Chiesa porta a osservare che l’ipertrofia comunicativa pare volgersi contro la verità e, conseguentemente, contro Dio e contro l’uomo; contro Gesù, Dio fatto uomo, e la Chiesa, sua presenza storica e reale.
La crescente bramosia di informazioni, non poche volte prescindendo dalla loro reale attendibilità e opportunità, dà la sensazione che il mondo della comunicazione sembra volersi sostituire alla realtà, manipolandone la comprensione e condizionandone la percezione.
Anche la compagine ecclesiale che vive nel modo, mentre talvolta ne assume i criteri, non è immune da questa tendenza, anche da parte del clero, a ricercare notizie o scandali per soddisfare una certa opinione pubblica con finalità che non appartengono alla natura della Chiesa.
Assistiamo spesso dare in pasto al giudizio dell’opinione pubblica informazioni di ogni genere attinenti alla sfera più riservata e privata che toccano la vita ecclesiale dando adito a giudizi temerari fino a ledere gravemente l’altrui buona fama e il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità rendendo particolarmente attuali le parole di San Paolo ai Galati: “Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne […], ma se vi morderete a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri” (Gal. 5,13-15).
La tendenza alla bramosia d’informazione, fino ad assumere i tratti inquietanti della morbosità, è il contesto nel quale si genera un certo pregiudizio negativo verso la Chiesa Cattolica la cui esistenza è culturalmente e socialmente esposta a essere ricompresa alla luce di tensioni che emergono all’interno della gerarchia, o di notizie più impattanti riguardo a scandali di abusi perpetrati da parte del clero.
Questo pregiudizio negativo va a detrimento della vera natura della Chiesa Cattolica, della sua autentica storia e della benefica incidenza che essa ha avuto nella vita degli uomini suscitando in certi ambienti la pretesa ingiustificabile che su alcune materie arrivi a conformare il suo ordinamento giuridico a quello degli Stati nei quali si trova a vivere come unica garanzia di correttezza e rettitudine.
La comprensione di quei concetti propri della comunicazione ecclesiale e sociale sembrano essere diventati estranei all’opinione pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici civili da richiedere una riflessione, almeno intra ecclesiale, sui criteri e i limiti propri di ogni altra comunicazione rappresentati da tre istituti giuridici: la riservatezza connaturata al foro interno sacramentale, al foro interno extra-sacramentale e il segreto professionale.
Il significato di “sigillo” sacramentale è nel nome stesso, ovvero l’oggetto della confessione è coperto dal segreto che non può essere infranto da nessuno e per nessuna ragione, come se la confessione consegnata al sacerdote fosse contenuta in una busta “sigillata” con su scritto “nemini, numquam, nihil”. Nessuna autorità umana, senza eccezione alcuna sia nell’ambito ecclesiale che civile, ha giurisdizione e potrebbe imporre al confessore di rivelare direttamente o indirettamente quanto ha appreso in confessione. Questo vale per lo stesso confessore, anche a rischio della sua stessa vita, “usque ad sanguinis effusionem”, neppure a fin di bene o per amore di verità. Il sigillo rappresenta non solo un atto di doverosa lealtà nei confronti del penitente, ma molto di più, una necessaria testimonianza resa direttamente all’unicità e alla universalità salvifica di Cristo e della Chiesa.
La mentalità moderna non sempre ha compreso l’importanza di questa tutela e la minaccia di violazione si è fatta sentire maggiormente là dove la libertà di coscienza è stata sottomessa alla ragion di Stato o all’obbligo della testimonianza nel giudizio. Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a forzare l’inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe una inaccettabile offesa verso la “libertas Ecclesiae”, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio. Costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti che confessori. Violare il sigillo equivale a violare il povero che è nel peccatore.
Il sigillo sacramentale è indispensabile per la santità del sacramento e per la libertà di coscienza del penitente che si apre alla grazia di Dio attraverso il sacerdote che svolge solo una mediazione. Il sacerdote viene a conoscenza dei peccati del penitente “non ut homo, sed ut Deus”, come afferma S. Tommaso, al punto che per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche “interiormente” fino a proibirgli di ricordare volontariamente la confessione. Il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori dal sacramento, salvo esplicito consenso della parte penitente. Il sigillo esula perciò anche dalla disponibilità del penitente, il quale, una volta celebrato il sacramento, non ha il potere di sollevare il confessore dall’obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio.
All’ambito giuridico-morale del fòro interno appartiene anche il così detto “fòro interno extra-sacramentale, sempre occulto, ma esterno al sacramento della Penitenza. In questo ambito la Chiesa esercita la propria potestà salvifica non rimettendo i peccati, ma concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici come a esempio le censure e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di ciascuno.
Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, nella quale ogni singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a. Nella direzione spirituale, il fedele apre liberamente il segreto della propria coscienza al direttore/accompagnatore spirituale, per essere orientato e sostenuto nell’ascolto e nel compimento della volontà.
Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa segretezza ad extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto analogo a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo speciale rapporto con Cristo, che gli deriva, se chierico, dallo stesso Ordine sacro ricevuto.
A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si consideri la proibizione sancita dal diritto di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del direttore spirituale in occasione dell’ammissione agli Ordini sacri o viceversa, per la dimissione dal seminario dei candidati al sacerdozio (cf. can. 240 §2 CIC). Allo stesso modo, l’istruzione Sanctorum Mater relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali delle Cause dei Santi, vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del servo di Dio, anche per tutto ciò che abbiano appreso nel fòro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.
Di altra natura rispetto all’ambito del fòro interno sacramentale ed extra-sacramentale sono le confidenze fatte sotto il vincolo del segreto e i così detti segreti professionali di cui sono in possesso particolari categorie di persone in forza di particolari uffici che svolgono, tanto della società civile che della compagine ecclesiale.
Tali segreti in forza del diritto naturale vanno sempre serbati, tranne – afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1491 – i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità.
Per quanto riguarda gli altri ambiti della comunicazione, sia pubblici che privati in tutte le sue forme ed espressioni, la sapienza della Chiesa ha sempre indicato quale criterio fondamentale la regola aurea pronunciata dal Signore e riportata dal Vangelo di Luca. “Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro (Lc 6, 31). In tal modo nella comunicazione della verità come nel silenzio riguardo a essa, quando chi la domanda non avesse diritto di conoscerla, occorre conformare sempre la propria vita al precetto dell’amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita e il bene comune.
In un tempo di massificate comunicazioni, nel quale ogni informazione viene “bruciata” e con essa spesso purtroppo anche parte della vita delle persone, è necessario re-imparare la forza della parola, il suo potere costruttivo, ma anche il suo potenziale distruttivo, avendo come unico orizzonte la verità e il bene integrale delle persone.

