Libertà e bestemmie

734 500 Andrea Drigani
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TYP-431084-4364059-jemolodi Andrea Drigani • Alcuni recenti e drammatici attentati hanno suscitato un’attenzione particolare su un insieme complesso e complicato di questioni che non sono però mai state pienamente affrontate e che forse abbisognano ancora di ulteriore studio. Si tratta del rapporto fra tre diritti: la libertà religiosa, la libertà di manifestazione del pensiero, la tutela della buona fama. La regolazione pratica dei diritti, al fine di una loro armonica presenza in una comunità politica, talvolta è assai difficile, poiché sovente questi diritti, considerati «fondamentali», rischiano di entrare tra loro in collisione e non è facile indicare quale di questi debba prevalere. Nella libertà di manifestazione del pensiero, ad esempio, si ritiene che vi sia pure il diritto alla satira anche con risvolti blasfemi; d’altronde il diritto alla libertà religiosa non si esaurisce nella libertà di professarla, ma richiede la sottrazione ad offese che potrebbe turbarla, e tali, se fossero ripetute e potenziate col favore dell’impunità, da condurre alcuni ad abbandonarla. Nel 1961 il grande giurista Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), sensibilissimo alla promozione dei diritti di libertà, scriveva: «E’ regola di ogni convivenza che il singolo cittadino non possa già pretendere che gli altri dividano e non contrastino le sue idee, ma possa esigere che non lo feriscono con frasi crude e con espressioni volgari in credenze che a lui possono essere molto care. Su questa base può essere punita la bestemmia e la relativa disposizione non sarà illiberale se non si limiterà a proteggere un’unica fede religiosa, ma cercherà d’inserirsi in genus più vasto, di norma che reprima il comportamento antisociale di chi con parole e gesti manca alle regole di convivenza civile, con l’offendere altri senz’alcuna necessità e senza potersi scusare col dire che fa ciò per diffondere le proprie idee (le bestemmie non hanno mai convertito nessuno) e col venir meno alle regole di decenza tacitamente e universalmente accettate». Questa lunga citazione di Jemolo ci richiama, tra l’altro, alla considerazione che le risposte alle offese ai diritti, ivi compreso quello alla libertà religiosa, non possono mai essere, in nessun modo e in nessuna maniera, affidate alla vendetta privata, addirittura con spargimento di sangue, ma solo al rispetto delle leggi e alle decisioni degli organi giurisdizionali. Una delle caratteristiche della società «occidentale» (termine quest’ultimo che andrebbe precisato, attesa, ad esempio, la differenza tra l’esperienza giuridica francese e quella anglosassone) non è la proclamazione teorica dei diritti di libertà, bensì il diritto dei cittadini di rivendicare e difendere i diritti di cui godono presso il foro giudiziario. Circa la buona fama, la cui violazione si denomina diffamazione, è da notare che essa si riferisce alle persone fisiche, le quali se si sentono offese, anche per mezzo della stampa, nella loro reputazione, con l’eventuale attribuzione di fatti, hanno il diritto, tramite la querela, di adire al tribunale per chiedere giustizia. Il tribunale dopo aver valutato le prove e le circostanze deciderà se vi è stata offesa oppure no. Non si potrà mai parlare di repressione della libertà di manifestazione del pensiero nel caso che il tribunale concludesse che vi è stata diffamazione da parte di giornalista. Sorge una domanda: la tutela della buona fama potrebbe estendersi alle persone giuridiche? Se qualcuno affermasse che una confessione religiosa è un’associazione a delinquere, non si dovrebbe concedere ai rappresentanti della confessione religiosa la facoltà di adire al tribunale? Ovviamente rimettendosi a quanto poi stabilirà il giudice. Non si tratterebbe, in questo caso, di chiedere speciali protezioni, ma di veder garantita un’azione processuale. E’ altresì da ribadire che gli omicidi e tutti gli altri delitti, premeditati e volontari, qualunque siano le loro motivazioni fossero pure «religiose», vanno sempre puniti secondo la legge penale. Nell’esercizio dei diritti, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, si deve tener conto, come ci rammenta la tradizione cristiana, del bene comune, dei diritti altrui e dei doveri nei confronti degli altri.

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